|
|
(Circ. Politiche agricole 31.7.2000)
Circolare
del ministero delle Politiche agricole. 31 Luglio 2000. Prot. n. 22793 pos.
28/1. Oggetto: Controlli campagna vendemmiale 2000/2001.
1.
PREMESSA
1.1. Con l'approssimarsi della
campagna vendemmiale, si ritiene opportuno, come ogni anno, richiamare
l'attenzione di codesti Uffici periferici sulla necessità di intensificare
l'attività di controllo sia nelle fasi che precedono la raccolta delle uve sia
in quelle durante le quali le uve stesse vengono trasformate nei prodotti
vitivinicoli.
1.2. Come è noto, infatti,
nelle predette fasi e, in particolare, nel periodo delle fermentazioni e delle
rifermentazioni, stabilito dall'annuale decreto prefettizio emanato ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 162/65 [1],
aumenta il rischio dell'effettuazione di attività non consentite dalla vigente
normativa nazionale e comunitaria.
1.3. L'intensificazione dei
controlli si svolgerà prioritariamente, secondo quanto raccomandato nel corso
della presente circolare, negli ambiti stabiliti dall'art. 3, paragrafo 1, del Reg. (CEE) n.
2048/89 [2], che ha fissato le norme generali relative ai controlli nel
settore vitivinicolo, ponendo la dovuta attenzione verso le specifiche
problematiche che si presentano nelle singole circoscrizioni di competenza di
codesti Uffici.
E’ noto che, a
partire dal 1° agosto del corrente anno, troveranno applicazione la nuova
organizzazione comune del mercato vitivinicolo, di cui al regolamento CE del Consiglio n.
1493/1999 del 17 maggio 1999 [3] (G.U. CE n. L 179 del 14/07/1999), nonché i
regolamenti della Commissione UE che fissano le modalità applicative di
quest’ultimo, in particolare per quanto riguarda il potenziale produttivo
(regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione - in G.U. CE n. L 143/1 del
16/06/2000), i meccanismi di mercato (documento AGRI/8572/2000/Rev. 3 in corso
di definizione per la successiva pubblicazione), le pratiche enologiche
(documento AGRI/8546/2000/Rev. 3 in corso di definizione per la successiva
pubblicazione), i vini di qualità prodotti in regioni determinate (documento
AGRI/8573/2000/Rev. 3 in corso di definizione per la successiva pubblicazione)
e le misure transitorie (documento AGRI/8607/2000 in corso di definizione per
la successiva pubblicazione). Si rammenta che, in materia di misure
transitorie, con il regolamento CE n. 838/2000 della Commissione UE (in G.U. CE
n. L 102 del 27/04/2000), sono stati modificati i regolamenti comunitari nn.
2640/88, 2641/88, 3105/88, 2721/88, 1294/96 della Commissione UE e 2046/89 del
Consiglio UE, al fine di agevolare la transizione dalle disposizioni previste
per la campagna 1999/2000 a quelle per la campagna 2000/2001.
1.5. Alla
data della presente circolare si ritiene di specificare alcune linee di
condotta in relazione alle norme già in vigore o comunque di imminente entrata
in vigore, evidenziando che sono in corso di predisposizione le norme nazionali
di attuazione della regolamentazione comunitaria.
2. SOSTANZE
ZUCCHERINE
2.1. Si sottolinea
l'importanza dei controlli da effettuarsi già prima dell'inizio della campagna
a carico delle ditte che operano nel settore delle sostanze zuccherine, onde
evidenziare eventuali illecite destinazioni delle stesse nella vinificazione,
spesso occultate attraverso la compilazione di documenti recanti destinatari
fittizi con sede in Italia e, più spesso, all'estero (si rammenta che l'obbligo
di emettere la speciale bolletta di accompagnamento delle sostanze zuccherine è
stato abrogato ai sensi del D.P.R. 09.11.98, n. 433, che ha modificato l'art.
74 del D.P.R. n. 162/65).
DICHIARAZIONE
DI GIACENZA
3.1. Con l’art. 1, paragrafo
8, del regolamento CE n. 838/2000, è stato stabilito che, anche per la campagna
1999/2000, la dichiarazione di giacenza deve riguardare i prodotti detenuti
alla data del 31 agosto 2000. Pertanto, le giacenze contabili che risultano nei
registri chiusi ogni anno a norma dell’art. 12 del decreto interministeriale n.
768/94, cioè quelle risultanti dai saldi a registro effettuati al 31 agosto,
devono corrispondere sia alle quantità indicate nell'apposita dichiarazione di
giacenza - da presentarsi entro il 7 settembre (art. 11, paragrafo 2, del
regolamento CE n. 1294/96) - sia a quelle fisicamente presenti in cantina.
3.2. La verifica contestuale
delle giacenze contabili e fisiche nonché, successivamente, della relativa dichiarazione
è volta ad accertare sia le eventuali illecite produzioni e/o destinazioni di
prodotto non conformi alle previsioni normative, sia la costituzione di carichi
contabili fittizi destinati a coprire eventuali successive preparazioni non
regolamentari.
3.3. Infatti quest'ultima
circostanza consente di giustificare la preparazione di vini e di prodotti a
monte del vino, anche destinati a successive elaborazioni, mediante pratiche
enologiche non consentite e/o a partire da prodotti non conformi alla vigente
normativa. A quest'ultimo riguardo, si rammenta il più volte segnalato fenomeno
di furti di notevoli quantitativi di alcoli, acquaviti e di altri prodotti
vitivinicoli, fenomeno che impone di non trascurare il rischio dell'utilizzo
illecito degli stessi prodotti di provenienza furtiva nella preparazione di
mosti e vini.
3.4. Inoltre, considerato che
i dati relativi alle giacenze di fine campagna, assieme a quelli relativi alla
produzione della nuova campagna, forniscono la base per l'eventuale avvio degli
interventi comunitari nel mercato vitivinicolo (distillazioni, stoccaggi) si
raccomanda di procedere tempestivamente, eventualmente in concorso con altri
organi di controllo, alla verifica delle giacenze fisiche e contabili presso un
numero significativo di operatori.
3.5. Si rammenta, inoltre,
che ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, con il Reg. (CE) n. 1294/96, è stato
previsto che i prodotti vinicoli ottenuti da uve raccolte entro il 31 agosto
non devono essere dichiarati nella denuncia di giacenza: gli stessi saranno
invece dichiarati nella denuncia di produzione relativa alla campagna
vitivinicola 2000/2001, che inizia il 1° agosto.
3.6. Si rammenta che, in
relazione ai decreti prefettizi emanati in applicazione degli articoli 20 e 36
del D.P.R. n. 162/65, permane l’obbligo di effettuare le denuncie a mezzo
telegramma previste dall’art. 20 per quelle fermentazioni spontanee che
dovessero avvenire fuori dal periodo stabilito.
4. CARATTERISTICHE
DELLE UVE DA VINO
A norma
dell’art. 42, paragrafo 5, del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, per
l'elaborazione del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola,
dei v.q.p.r.d. nonché del mosto di uve concentrato e concentrato rettificato,
possono essere utilizzate soltanto uve appartenenti alle varietà che figurano
come varietà di uve da vino nella classificazione compilata a norma
dell’articolo 19 del regolamento medesimo. Al riguardo, in attesa dei
provvedimenti nazionali di attuazione del regolamento CE n. 1227/2000 della
Commissione, potranno essere utilizzate le uve da vino classificate ai sensi
del decreto dirigenziale 11 ottobre 1999, recante aggiornamento del Registro
nazionale delle varietà di viti.
Le uve di cui
sopra devono avere la prescritta ricchezza zuccherina, in modo da consentire la
produzione di un vino avente la gradazione alcolometrica minima naturale di:
8% vol per la
zona viticola CIb (Regione Valle d'Aosta, Provincie di Sondrio, Bolzano, Trento
e Belluno);
8,5% vol per la
zona viticola CII (rimanente territorio dell'Italia non compreso nelle zone
viticole CIb e CIIIb);
9% vol per la
zona viticola CIIIb (Regioni Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna, Sicilia
comprese le isole appartenenti a dette regioni).
Qualora sia
prodotto vino da tavola, si rammenta che la gradazione alcolometrica effettiva
non deve essere inferiore, dopo le eventuali operazioni di arricchimento, a 9 %
vol.
Per i vini a
denominazione d’origine e ad indicazione geografica tipica si applicano le
disposizioni particolari previste dai relativi disciplinari di produzione.
4.3. Nel caso delle uve
destinate alla produzione di v.q.p.r.d. codesti Uffici periferici, anche in
collaborazione con i competenti organi regionali, dovranno verificare:
la produzione
totale di uva per ettaro, secondo quanto disposto dall'art. 16, paragrafo 5,
lettera c) della legge 10 febbraio 1992, n. 164; a tale riguardo, si evidenzia
la necessità di verificare, anche disponendo il fermo dei veicoli circolanti su
strada adibiti al trasporto delle uve, la eventuale sussistenza di quantitativi
di uve eccedenti i limiti massimi stabiliti dai singoli disciplinari nonché la
loro destinazione a produzioni diverse da quelle per le quali può essere
rivendicata la denominazione d'origine; con l'occasione, si precisa che, non
essendo più obbligatoria la cernita delle uve prevista da molti disciplinari di
vini a D.O. (decreto dirigenziale 09.12.1998 su G.U Italiana S.G. n. 293 del
16.12.1998), possono essere considerati regolarmente effettuati i trasporti
congiunti, anche in promiscuità, dei quantitativi di uve ammesse a diventare
vino a D.O. e di quelli costituenti il "supero"; si precisa, inoltre,
che nel caso sia necessario emettere per i trasporti in parola un documento di
accompagnamento, lo stesso dovrà contenere l'indicazione più precisa possibile
riguardo alla varietà ed alla destinazione delle uve (allegato II, lettera B.,
paragrafo 1.1 del regolamento CEE n. 2238/93); si rammenta che in
considerazione dell'obbligo di vinificare separatamente i quantitativi di uve
ammessi a diventare vino a D.O. e quelli "in supero", occorrerà
prendere in carico sui registri i quantitativi medesimi su conti distinti,
prima dell'ammostamento delle uve; il titolo alcolometrico minimo naturale
delle uve stesse, secondo quanto indicato dall'art. 16, paragrafo 6, della
citata legge; la provenienza territoriale e varietale delle uve, anche in
concorso con altri organi di controllo;
la resa
uva/vino, controllando le quantità di sottoprodotti della vinificazione (e
l'alcool in essi contenuto) rispetto alle quantità di vino prodotto;
la natura dei
prodotti detenuti e/o acquistati e/o venduti attraverso la relativa
documentazione giustificativa; particolare importanza assume l'accertamento
della presenza delle prescritte certificazioni rilasciate dalla competente
C.C.I.A.A..
4.4. I mosti aventi una
gradazione alcolica complessiva inferiore a 8 gradi devono essere vinificati
separatamente e, all'atto della loro produzione, denaturati con 50 g/q di sale
raffinato (art. 19 D.P.R. 162/65 - DM 16.10.69). I vini prodotti con i mosti in
parola devono essere destinati ad una distilleria o ad un acetificio.
4.5. Ai sensi dell’articolo
28 del regolamento CE n. 1493/1999 è stato confermato il previgente regime
stabilito per le uve appartenenti a varietà di vite c.d. "a duplice
attitudine", già previsto dall’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento
CEE n. 822/87. Pertanto, in applicazione dell'art. 3 del decreto ministeriale
16 maggio 1997 i quantitativi delle uve, e dei prodotti da esse ottenuti,
appartenenti alla varietà "Regina" o "Regina dei Vigneti"
prodotte nella provincia di Chieti ed alla varietà "Moscato di
Terracina" prodotte nella provincia di Latina, che eccedono,
rispettivamente, i 100 quintali per ettaro ed i 40 quintali per ettaro, devono
essere vinificati o comunque trasformati in stabilimenti (compresi quelli di
distillazione):
preventivamente
autorizzati dalla Regione o dalla Provincia autonoma nel cui territorio ha sede
lo stabilimento di trasformazione;
a ciò destinati e
differenti da quelli ove sono trasformate e/o detenute le uve da vino ed i
prodotti ottenuti dalla trasformazione di queste ultime: ai sensi dell'art. 28,
paragrafo 1, del regolamento CE n. 1493/1999, i vini ottenuti da queste uve
potranno circolare, se destinati ad una distilleria, previa denaturazione con
cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10 g/q (D.M. 20 maggio 1986).
4.6. Qualora dalla parte
eccedente quella normalmente vinificata delle uve appartenenti alle citate
varietà a duplice attitudine si ottengano mosti (mosti di uve, mosti
concentrati, mosti concentrati rettificati), gli stessi possono essere, secondo
un parere della Commissione UE, destinati alla produzione di succhi d'uva o ad
altri impieghi diversi dalla vinificazione.
5. UVE DA
TAVOLA (O DA MENSA)
5.1. Ai sensi del già citato
art. 42, paragrafo 5, del regolamento CE n. 1493/1999, per le uve da tavola
permane il divieto di vinificazione già stabilito dall'art. 1, punto n. 5), del
regolamento CE n. 1592/96 (che ha sostituito l'art. 36, paragrafo 1, del
regolamento CEE n. 822/87). In tal senso si è anche recentemente espressa la
Commissione UE.
5.2. Dalle uve da tavola è
possibile ottenere succhi d'uva e mosti da destinare alla produzione di succhi
d'uva ovvero ad altre utilizzazioni diverse dalla vinificazione. Tuttavia,
ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1493/1999, non
sarà più possibile ottenere l’aiuto comunitario per la trasformazione delle uve
da tavola in succo.
5.3. Il citato decreto
ministeriale del 16 maggio 1997, pertanto, al fine di garantire il rispetto di
quanto previsto dal regolamento appena citato, prevede il divieto di introdurre
le uve da tavola e gli eventuali prodotti da esse ottenuti negli stabilimenti
dove sono trasformate e/o detenute le uve da vino ed i prodotti ottenuti dalle
uve da vino medesime, in quanto sostanze atte a sofisticare i mosti ed i vini,
secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. 12/02/1965, n. 162.
5.4. Con successivo decreto
ministeriale 6 agosto 1997 (pubblicato sulla G.U. Italiana S.G. n. 190 del
16/08/1997), sono state dettate le disposizioni applicative e adottate le
misure necessarie ai fini del controllo dell'osservanza del divieto, in vigore
dal 1° agosto 1997, di vinificazione delle uve da tavola di cui sopra.
5.5. In tal senso, il decreto
in parola si pone in linea con il decreto ministeriale del 16 maggio 1997,
prevedendo disposizioni uniformi sia per le uve da tavola che per le uve
provenienti da varietà di vite classificate contemporaneamente come varietà per
uve da tavola e come varietà per uve da vino (c.d. "a duplice
attitudine").
5.6. Occorre, infatti,
assicurare il controllo e garantire la destinazione consentita dalle vigenti
norme comunitarie e nazionali alle predette uve nonché ai prodotti da esse
ottenuti, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, le
condizioni di leale concorrenza tra i produttori onesti della filiera
vitivinicola ed il diritto dei consumatori ad acquistare prodotti genuini e
corrispondenti alla qualità dichiarata.
5.7. In linea generale, le
misure adottate con il citato decreto 6 agosto 1997 riguardano il regime di
controllo della trasformazione e della circolazione delle uve da tavola e dei
prodotti da esse ottenuti nonché, per effetto dell'art. 8, delle uve "a
duplice attitudine" e dei prodotti da esse ottenuti.
In particolare,
le uve da tavola ed i prodotti da esse ottenuti devono essere avviati alla
trasformazione in stabilimenti a ciò appositamente destinati:
preventivamente
autorizzati a partire dalla campagna 1998/99 dalla Regione o Provincia autonoma
nel cui territorio ha sede lo stabilimento;
differenti dagli
stabilimenti ove sono trasformate e/o detenute le uve da vino ed i prodotti da
esse ottenuti;
differenti dagli
stabilimenti autorizzati alla trasformazione dei quantitativi di uve eccedenti
le quantità massime ammesse, riportate al precedente punto 4.5 della presente
circolare (fatto salvo il caso in cui questi stabilimenti siano autorizzati a
trasformazioni diverse dalla vinificazione).
5.9. Il ciclico ripetersi del
fenomeno dell'illecita produzione e commercializzazione di vini,
fraudolentemente denominati vini da tavola o ad indicazione geografica tipica
ovvero a denominazione d'origine ma ottenuti, in tutto o in parte, da uve da
tavola o dai quantitativi eccedenti quelli normalmente vinificati delle uve a
duplice attitudine, rende primaria l'esigenza di sottoporre la circolazione di
tali tipi di uve e dei prodotti da esse ottenuti ad accurate verifiche,
specialmente nelle regioni dove esse sono prodotte in maggiori quantità.
5.10. A tale illecita pratica
si accompagnano, ordinariamente, false indicazioni circa la reale natura del
prodotto avviato alla trasformazione apposte sia sui documenti di
accompagnamento, sia sui prescritti registri di cantina, sia infine sulle
dichiarazioni di raccolta e produzione vitivinicola e sui relativi allegati.
5.11. E' noto, inoltre, che
consistenti partite di uve, sia uve da tavola sia uve da vino, destinate in
tutto o in parte alla vinificazione, sono commercializzate tramite i
"centri di intermediazione uve", la cui attività ed il cui regime dei
controlli sono stati disciplinati dal Decreto del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, emanato in data 30 giugno 1995. Pertanto, si evidenzia
la necessità di una costante attività di vigilanza, attività che dovrà in
particolare essere intesa a verificare che, specie qualora si tratti di centri
di intermediazione di nuova istituzione, le movimentazioni delle uve siano
reali ed accompagnate da documenti di accompagnamento regolarmente emessi e
compilati.
5.12. Premesso quanto sopra,
si ribadisce l'importanza che rigorosi e capillari controlli sulla circolazione
delle uve da tavola e a duplice attitudine e sui prodotti da esse derivati,
vengano svolti dagli organi di vigilanza competenti (anche con il necessario
coordinamento) in particolar modo nelle zone ove è maggiore la coltivazione e
la disponibilità delle predette uve nonché lungo le direttrici che portano ai
luoghi di successiva commercializzazione e/o trasformazione.
5.13. Pertanto, si segnala
l'esigenza di intensificare la vigilanza sui trasporti stradali delle uve
operando il fermo dei veicoli a ciò adibiti. Per la maggiore efficacia di
queste operazioni si raccomandano le opportune forme di concorso e
collaborazione con le Forze di Polizia.
Accurati
controlli dovranno, inoltre, essere effettuati anche presso gli impianti di
trasformazione e di vinificazione al fine di assicurare che:
la
trasformazione delle uve da tavola, delle uve delle varietà a duplice
attitudine e dei prodotti da entrambe ottenuti avvenga negli stabilimenti ed
alle condizioni precedentemente descritte;
i prodotti
ottenuti dalle uve da tavola siano posti in circolazione verso le uniche
destinazioni autorizzate;
i vini provenienti
dai quantitativi eccedenti quelli normalmente vinificati delle uve appartenenti
alle varietà a duplice attitudine siano inviati direttamente dagli stabilimenti
autorizzati alle distillerie (art. 28, paragrafo 1, del regolamento CE n.
1493/1999), salvo che non siano esportati oppure non siano utilizzati dal
produttore per proprio uso nel limite di 10 ettolitri.
6. SOTTOPRODOTTI
DELLA VINIFICAZIONE
6.1. Le fecce e le vinacce
sono sottoprodotti che si prestano, in ragione della loro natura, economicità e
disponibilità, ad essere impiegate in operazioni illecite destinate alla
elaborazione di prodotti vitivinicoli ottenuti non in conformità delle norme
vigenti.
6.2. La normativa comunitaria
e nazionale vigente prevede un particolare regime restrittivo nella
circolazione dei sottoprodotti, proprio al fine di prevenirne l'illecito
utilizzo, disponendo che chiunque abbia proceduto alla vinificazione e/o a
qualsiasi trasformazione di uve diversa dalla vinificazione (ad esempio,
trasformazione di uve in mosti) deve consegnare alla distillazione la totalità
dei sottoprodotti ottenuti (vinacce e fecce), ai sensi dell'art. 27 del
regolamento CE n. 1493/1999, fatte salve le deroghe previste a favore di talune
categorie di produttori.
6.3. Qualora il contenuto di
alcool nei sottoprodotti ottenuti nella vinificazione e consegnati alla
distillazione non raggiunge i quantitativi previsti, deve essere consegnato, ad
integrazione, vino di propria produzione; in merito al predetto contenuto di
alcool, sono previste delle riduzioni per determinate produzioni o
destinazioni.
6.4. Un quantitativo minimo
di alcool non è previsto nel caso di sottoprodotti provenienti da
trasformazioni diverse dalla vinificazione, per cui è sufficiente ai fini
dell'adempimento dell'obbligo previsto dal più volte citato art. 27 del
regolamento CE n. 1493/1999, la consegna dei soli sottoprodotti.
6.5. I sottoprodotti
consegnati in distilleria devono rispondere a delle caratteristiche medie
indicate; qualora tali caratteristiche non vengano raggiunte i sottoprodotti
sono destinati o al ritiro e distruzione sotto controllo o a consegna ad
un'industria di trasformazione diversa dalla distilleria.
6.6. Il ritiro sotto
controllo, ai sensi del D.M. 15 giugno 1989, n. 452, è previsto anche per i sottoprodotti
ottenuti da produttori vinicoli delle isole minori.
6.7. L’art. 27 del
regolamento CE n. 1493/1999 prevede, inoltre, il divieto della sovrappressione
delle uve, pigiate o non, e della pressatura delle fecce.
6.8. Le fecce nonché i
prodotti vinosi ottenuti dalla sovrappressione delle uve, delle vinacce e delle
fecce, aventi comunque composizione anomala, devono essere denaturate all'atto
dell'ottenimento con un quantitativo da 5 a 10 g/q di cloruro di litio, ai
sensi del D.M. 16 ottobre 1969, così come modificato dal D.M. 6.5.92.
6.9. In relazione a quanto
sopra, si richiama l'attenzione sulla necessità di eseguire tempestivamente i
controlli sulla destinazione dei sottoprodotti provenienti dalla vinificazione
nonché da qualsiasi altra trasformazione delle uve, operando sin dall'inizio
della campagna vendemmiale al fine di prevenire illeciti processi produttivi di
vino sofisticato.
7. MOSTI
CONCENTRATI (m.c.) E MOSTI CONCENTRATI RETTIFICATI (m.c.r.)
7.1. Si evidenzia
l'opportunità di effettuare controlli presso gli stabilimenti di produzione,
commercializzazione ed utilizzo di m.c. e di m.c.r., in particolare presso gli
stabilimenti autorizzati dall'Ufficio doganale competente per l'elaborazione,
anche parziale, di mosti introdotti in regime di traffico di perfezionamento
attivo e detenuti in libera disponibilità.
7.2. In merito, non può
essere trascurata l'eventualità che taluni operatori poco scrupolosi possano
deviare i prodotti in questione verso preparazioni di mosti concentrati e/o
rettificati e/o vini successivamente commercializzati come di origine
comunitaria, inviando, invece, alla riesportazione, altri mosti ottenuti
illecitamente o di qualità scadente.
7.3. Per ciò che riguarda
l'utilizzo di m.c. e di m.c.r., si richiama l'attenzione circa le pratiche di
arricchimento svolte in difformità della vigente normativa in materia,
segnatamente a partire da mosti e vini che non raggiungono il titolo
alcolometrico volumico naturale minimo prescritto o comunque illecitamente
ottenuti.
7.4. Al riguardo, si rammenta
che qualora venga posto in circolazione mosto di uve concentrato rettificato in
recipienti di capacità superiore a 500 litri, interamente destinato ad un unico
stabilimento per essere utilizzato per l'elaborazione di vino oppure per essere
condizionato per la vendita, il destinatario del prodotto medesimo, prima di
effettuare lo scarico, deve informare, a mezzo telegramma o fonogramma,
l'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per
territorio, dell'arrivo del mezzo di trasporto (art. 21, paragrafo. 2, ultimo
comma del Reg. CEE n. 3201/90).
8. PRATICHE
E TRATTAMENTI ENOLOGICI
Le pratiche ed i
trattamenti enologici il cui utilizzo è autorizzato per l’elaborazione dei
prodotti vitivinicoli "soltanto per consentire una buona vinificazione,
una buona conservazione o un buon invecchiamento dei prodotti stessi", sono
elencati negli Allegati IV e V del regolamento CE n. 1493/1999. Nel predetto
allegato IV, in particolare, accanto alle pratiche ed ai trattamenti enologici
per i quali non sono previste particolari condizioni, limiti o modalità di
esecuzione, figurano quelle che, invece, possono essere effettuate solo
adempiendo alle prescrizioni espressamente indicate nel regolamento attuativo,
che, alla data della presente circolare, è in corso di definizione.
Si fa presente
che, in quest’ultimo, figura l’istituzione di un codice comunitario riportante
in modo semplice e completo l’indicazione delle modalità applicative delle
pratiche ed i trattamenti enologici permessi, indicando anche i limiti e le
condizioni di utilizzo di alcune sostanze autorizzate per uso enologico.
Si evidenzia che
l’aggiunta del lisozima al mosto di uve, al mosto parzialmente fermentato e al
vino per il controllo dell’attività dei batteri responsabili della
fermentazione malolattica in detti prodotti non è ancora ammessa, in
quanto, non essendo state ritenute esaustive le ricerche ad oggi condotte per
fornire elementi sulle caratteristiche sanitarie dei prodotti trattati, non è
stato possibile indicarne i limiti e le condizioni di utilizzo nel regolamento
attuativo.
Inoltre, si
evidenzia che il trattamento per elettrodialisi, inteso esclusivamente ad
ottenere la stabilizzazione tartarica del vino riguardo il tartrato acido di
potassio ed il tartrato di calcio (ed altri sali di calcio) e di cui sono
riportate le necessarie disposizioni applicative, è limitato per la corrente
campagna di produzione ai vini da tavola.
In relazione a
quanto previsto dalla normativa vigente in merito alle pratiche e ai trattamenti
enologici autorizzati, si richiama l'attenzione circa l'opportunità di non
trascurare, nel corso dei controlli svolti nel periodo vendemmiale, la
movimentazione dei prodotti per uso enologico e tutti gli elementi che possono
ingenerare il sospetto di illeciti operati attraverso sostanze chimiche il cui
uso, benché non consentito, sembra ricorrente nella preparazione dei mosti e
dei vini.
E’ da rilevare,
inoltre, la possibilità che, per finalità fraudolente, i prodotti vitivinicoli
vengano sottoposti a taluni trattamenti autorizzati per scopi diversi da quelli
per cui sono stati permessi e per i quali la norma comunitaria ha espressamente
previsto che debbano essere effettuati sotto la responsabilità di un esperto
enologo o di un tecnico qualificato.
8.1. Arricchimento
8.1.1. L'arricchimento, cioè
l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del
mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione, anche destinati a dare v.q.p.r.d., del vino atto a diventare
vino da tavola e del vino da tavola, anche dei prodotti destinati
all'elaborazione di vini spumanti, può essere effettuato solo qualora sia stato
emanato l'apposito decreto ministeriale di autorizzazione ed alle condizioni in
esso specificatamente stabilite (allegato V, punto C., paragrafo 1, del
regolamento CE n. 1493/1999 e DM 8 giugno 1995).
8.1.2. L'aumento del suddetto
titolo alcolometrico, non potrà superare il 2% vol, ferma rimanendo la
gradazione alcolometrica naturale minima prescritta per i prodotti oggetto di
arricchimento ed i limiti massimi della stessa ammissibili per ciascuna zona
viticola.
8.1.3. Il volume del prodotto
arricchito, inoltre, non potrà aumentare più del 6,5%, a seguito della aggiunta
di mosto concentrato o concentrato rettificato.
Qualora si
proceda all’esecuzione di un’operazione di arricchimento, deve essere inviata
la relativa dichiarazione preventiva all'Ufficio periferico dell'Ispettorato
centrale repressione frodi competente per territorio. In particolare, con
riferimento alle operazioni per le quali non si intenda richiedere l’aiuto per
l’impiego di mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati rettificati
(art. 34 del Reg. CE n. 1493/1999), saranno osservate le indicazioni di seguito
fornite. Per quanto riguarda le operazioni per le quali, invece, sarà richiesto
l’aiuto in argomento, si osserveranno le disposizioni impartite dall’A.I.M.A..
La dichiarazione
preventiva relativa ad ogni singola operazione dovrà pervenire entro e non
oltre il secondo giorno lavorativo precedente a quello di svolgimento
dell'operazione di arricchimento, escludendo comunque dal computo i giorni
semifestivi e festivi.
A tale proposito
si rammenta, che, ad esempio, per un'operazione da effettuarsi di venerdì la
relativa comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del
mercoledì precedente, mentre per un'operazione da effettuarsi di lunedì la
relativa comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del
giovedi precedente.
La dichiarazione
dovrà essere redatta per iscritto e dovrà contenere:
nome cognome e
indirizzo del dichiarante;
luogo nel quale
sarà effettuata l’operazione;
data e ora
d’inizio dell’operazione;
designazione del
prodotto sottoposto all’operazione;
procedimento
utilizzato per tale operazione con indicazione della natura del prodotto che
sarà utilizzato per l’arricchimento.
Si evidenzia che
l’arricchimento del mosto di uve può avvenire sia attraverso l’aggiunta di m.c.
e di m.c.r. sia mediante concentrazione parziale, compresa l’osmosi inversa,
mentre l’arricchimento del vino atto a diventare vino da tavola e del vino
da tavola, qualora i prodotti dai quali sono stati ottenuti non siano stati
precedentemente arricchiti, deve avvenire mediante concentrazione parziale a
freddo. Fermo restando il valore dell’aumento massimo ammissibile del titolo
alcolometrico volumico totale (2% vol), la concentrazione può portare alla
riduzione limite del 20% del volume iniziale del prodotto arricchito.
8.1.9. In merito, considerato
quanto sopra e tenuto conto del regime di aiuti comunitari previsto per
l'utilizzo di m.c. e di m.c.r. nelle operazioni di arricchimento, si sottolinea
l'utilità di procedere ad accurati controlli, anche analitici, da programmarsi
in relazione alle predette dichiarazioni ricevute.
8.1.10. Si sottolinea, inoltre,
tenuto conto di quanto rappresentato al punto n. 8.1.1., l'esigenza di vigilare
al fine di evitare che vengano poste in essere operazioni di arricchimento in
zone non autorizzate o su prodotti parimenti non autorizzati o che comunque non
hanno i requisiti per poter essere sottoposti alle operazioni in parola.
8.2. Acidificazione
8.2.1. Possono essere
acidificate le uve fresche, il mosto di uva parzialmente fermentato, il vino
nuovo ancora in fermentazione; l'acidificazione di detti prodotti può essere
effettuata entro il limite massimo di 1,50 g/l e nelle zone viticole CII e
CIIIb.
8.2.2. Inoltre, i prodotti
diversi dal vino della zona viticola CIb, possono essere acidificati alle
stesse condizioni soltanto negli anni caratterizzati da condizioni climatiche
eccezionali e a seguito di autorizzazione concessa dall'Amministrazione
competente.
8.2.3. I vini delle zone
viticole CIb, CII e CIIIb possono essere invece acidificati, entro il limite di
2,50 g/l; questa operazione può essere fatta anche su vini provenienti da mosti
o vini nuovi ancora in fermentazione già oggetto di acidificazione.
8.2.4. Si rammenta che ai sensi
dell’allegato IV, punto n. 1, lettera l) e punto n. 3, lettera k) al Reg. CE n.
1493/1999, l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli può avvenire solo
attraverso l'impiego dell'acido tartarico, fermo restando il rispetto dei
limiti massimi di acidificazione dei vini e dei prodotti diversi dal vino
previsti dall'allegato V, sezione E del regolamento medesimo.
8.2.5. L'acidificazione è
consentita solamente se effettuata, in una sola volta, all'atto della
trasformazione dei prodotti a monte del vino (uve fresche, mosto di uve, mosto
di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione), in vino
atto a diventare vino da tavola o in vino da tavola e deve essere effettuata
nella zona viticola nella quale le uve fresche sono state raccolte (allegato V,
sezione G, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1493/1999).
8.2.6. L'acidificazione dei
prodotti diversi dal vino deve essere effettuata anteriormente al primo gennaio
di ogni anno sui prodotti della vendemmia immediatamente precedente (salvo
deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali).
L'acidificazione
dei vini può, invece, essere effettuata in più soluzioni e:
deve avvenire
nella stessa azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui le uve
utilizzate per l'elaborazione del vino sono state raccolte.
può essere
effettuata durante tutto l'anno.
8.2.8. Occorre far presente che
l'acidificazione e l'arricchimento ovvero l'acidificazione e la
disacidificazione di uno stesso prodotto sono operazioni che si escludono a
vicenda, salvo deroghe espresse in proposito.
Nel caso dei
vini spumanti un'interpretazione della Commissione UE ha chiarito che può
procedersi all'acidificazione sia delle singole componenti della cuvée, sia
della cuveé che risulta dall'assemblaggio delle componenti già acidificate.
L'acidificazione della cuveé può, inoltre, effettuarsi anche qualora le singole
componenti siano state precedentemente arricchite. In ogni caso si osservano le
modalità previste dal regolamento CE n. 1493/1999 e dalle relative disposizioni
applicative.
Le operazioni di
acidificazione (e di disacidificazione – vedi punto 8.3.5.) devono essere
oggetto di una dichiarazione da presentare, al più tardi, il secondo giorno
successivo a quello in cui l'operazione viene effettuata per la prima volta nel
corso della campagna: siffatta dichiarazione è valida per tutte le medesime
operazioni della campagna considerata. Anche tale dichiarazione va presentata
all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente
per territorio e deve contenere:
nome cognome e
indirizzo del dichiarante;
natura
dell’operazione (acidificazione o disacidificazione);
luogo in cui si
svolge l’operazione.
8.3. Disacidificazione
8.3.1. E’ consentita la
disacidificazione delle uve fresche, del mosto di uve, dei mosti di uve
parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione, del mosto di
uve destinato alla concentrazione, purché prodotti nelle zone viticole CIb
(disacidificazione parziale) e CII.
8.3.2. Il vino, invece, può
essere disacidificato entro un limite massimo di 1 g/l espresso in acido tartarico.
La
disacidificazione può essere effettuata con le sostanze indicate all’allegato
IV, punto n. 3, lettera l), del regolamento CE n. 1493/1999.
L'operazione di
disacidificazione può essere effettuata solamente (sezione G. dell’allegato V
al regolamento CE n. 1493/1999):
su prodotti non
precedentemente acidificati;
nell'azienda di
vinificazione e nella zona viticola in cui le uve utilizzate per l'elaborazione
del vino sono state raccolte.
8.3.5. All'operazione di
disacidificazione si applicano le medesime condizioni già riportate a proposito
dell'acidificazione.
8.4. Taglio
8.4.1. E' vietato il taglio tra
vini da tavola bianchi e rossi (art. 42, paragrafo 6, del regolamento CE n.
1493/1999). Pertanto, la produzione di vini rosati può essere effettuata soltanto
mediante vinificazione in bianco di uve nere o mediante uvaggi di uve bianche
con uve nere, oppure mediante la miscelazione di mosti di uve bianche con mosti
di uve nere. Una deroga in merito è consentita, secondo un parere della
Commissione UE, all'atto della costituzione della partita (cuveé) destinata
alla elaborazione di uno spumante "rosato", per il quale è possibile
ottenere la colorazione rosata anche attraverso la mescolanza di vini di colore
diverso.
8.4.2. I vini atti a diventare vini
da tavola che non raggiungono il titolo alcolometrico effettivo minimo dei vini
da tavola (non inferiore a 8,5% vol, se prodotti esclusivamente con uve
raccolte nelle zone viticole A e B, e non inferiore a 9% vol per le altre zone
viticole) possono essere messi in circolazione soltanto per la elaborazione di
vini spumanti o se destinati agli acetifici o distillerie od altri usi
industriali.
8.4.3. Il taglio dei vini atti
a diventare vini da tavola con vini da tavola, al fine di portare il titolo
alcolometrico effettivo a livello prescritto per un vino da tavola, può aver
luogo soltanto nella cantina del vinificatore o per conto di quest'ultimo.
9.VINI DA
TAVOLA
9.1. I vini da tavola devono
avere un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9% vol e non
superiore a 15% vol., nonché un'acidità totale non inferiore a 3,5 g/l
(regolamento CE n. 1493/1999, all. I, punto 13).
10.VINI
SPUMANTI E VINI SPECIALI
10.1. L'elaborazione dei
prodotti in questione, negli stabilimenti dai quali si estraggono anche mosti
e/o vini, è soggetta a particolari autorizzazioni e restrizioni in quanto
comporta l'aggiunta alle partite base di sostanze (esempio saccarosio, alcool)
la cui detenzione ed utilizzazione è altrimenti non consentita ai sensi
dell'art. 17 del D.P.R. 162/65.
10.2. In proposito, com'è
noto, l'aggiunta delle precitate sostanze modifica le caratteristiche
originarie del prodotto base utilizzato, rendendone di conseguenza difficoltosa
la verifica della relativa conformità.
10.3. Proprio per tale particolarità
si dovrà, pertanto, rendere maggiormente incisiva, nel corso della prossima
campagna vitivinicola, la vigilanza sulla reale destinazione dei prodotti
vitivinicoli irregolarmente ottenuti o non conformi, in vista di un'eventuale
utilizzazione fraudolenta degli stessi nella preparazione di mosti, di vini e
di vini speciali.
11.DOCUMENTI
DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRI
11.1. Con il Reg. (CEE) n.
2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla
tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, è stata dettata la vigente
disciplina nella materia di che trattasi, in sostituzione delle norme contenute
nel Reg. (CEE) n. 986/89 e successive modificazioni ed integrazioni.
11.2. Le disposizioni dettate
dal Reg. (CEE) n. 2238/93, sono entrate in piena e definitiva applicazione già
dal 1° settembre 1993 per quanto riguarda i registri e dal 1° gennaio 1994, per
quanto riguarda i documenti di accompagnamento. Pertanto, non è più possibile
utilizzare per la circolazione dei prodotti vitivinicoli i vecchi modelli
D.O.C.O., che, dal 31 dicembre 1993, hanno cessato la loro validità giuridica.
11.3. Con il decreto
interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768 (G.U. Italiana S.G. n. 69 del
23/03/1995) è stato adottato il regolamento che reca le norme nazionali di
applicazione del regolamento CEE in parola, in sostituzione di quelle contenute
nel D.M. 20 aprile 1990, n. 184.
11.4. Per quanto riguarda la
tenuta dei registri, il citato decreto n. 768/94 è stato innovato dal decreto
dirigenziale 22 novembre 1999 (G.U. Italiana S.G. n. 66 del 20/3/2000), con il
quale è stata data facoltà a taluni operatori, per i quali sia già comunque
aperta una posizione nel sistema informativo di questo Ispettorato centrale, di
effettuare la vidimazione di alcuni registri presso i Comuni ove ha sede lo
stabilimento od il deposito in cui sono detenuti i prodotti vitivinicoli. La
predetta facoltà non può tuttavia essere esercitata nei casi elencati all’art.
2, paragrafo 1, del citato decreto (registri da tenere presso stabilimenti o
depositi per la raccolta di sottoprodotti della vinificazione, per la
produzione di aceti, di mosti concentrati rettificati, di vinelli, di prodotti
vitivinicoli da uve da tavola o a duplice attitudine - operatori sottoposti a
misure particolari a seguito di irregolarità - tabulati relativi a più
operatori e a più tipologie di registrazione tenuti presso imprese
specializzate).
11.5. Per quanto riguarda i
prodotti soggetti ad accisa è stato approvato, con decreto del Ministro delle
finanze 25.03.1996, n. 210 (il testo D.M. n. 210/96 coordinato con le modifiche
introdotte dal D.M. 148/97 è stato pubblicato sulla G.U. Italiana S.G. n. 133
del 10/06/1997), il regolamento recante norme per estendere alla circolazione
interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei
prodotti soggetti ad accisa, regolamento emanato in applicazione delle
previsioni contenute nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative (approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 -
Supplemento ordinario n. 143 alla G.U. Italiana n. 279 del 29/11/1995).
11.6. Nel settore
vitivinicolo, anche a seguito dell'emanazione del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472
(regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147,
lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla
soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci
viaggianti), nulla è stato innovato circa i casi e i modi di emissione dei
documenti di accompagnamento stabiliti dalle norme dianzi citate.
11.7. Ai sensi dell'art. 23
della legge n. 28/99 è stata prevista l'esenzione dall'obbligo di emettere la
bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'art. 1 del D.P.R. n.
627/78 per i prodotti vinosi contrassegnati. Peraltro, con D.P.R. 7 febbraio
2000, n. 48, (G.U. Italiana S.G. n. 57 del 09/03/2000) sono state abrogate le
norme sul contrassegno IVA.
11.8. Al riguardo, il decreto
dirigenziale 14 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. Italiana S.G. n. 155 del
05.07.1999) ha stabilito che, per poter utilmente assolvere gli obblighi
imposti dalla normativa comunitaria in ordine ai trasporti effettuati
esclusivamente sul territorio nazionale dei prodotti vitivinicoli condizionati
in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, è noto che potrà
essere emesso un qualsiasi documento a condizione che lo stesso scorti il
trasporto e rechi, almeno, le indicazioni elencate dall'art. 3, paragrafo 1, del
regolamento CEE n. 2238/93. In proposito si rammenta che le citate indicazioni
sono le seguenti:
a) nome e
indirizzo dello speditore;
b) nome e
indirizzo del destinatario;
c) numero di
riferimento destinato ad individuare il documento di accompagnamento;
d) data di
redazione nonché data di spedizione se è diversa dalla data di redazione;
e) designazione
del prodotto trasportato a norma delle disposizioni comunitarie e nazionali.
11.9. Le scorte di bolle dei
beni viaggianti potranno comunque essere utilizzate, per i trasporti di che
trattasi, fino al 31 dicembre c.a., ai sensi del decreto dirigenziale 10
dicembre 1999 (GU Italiana S.G. n. 24 del 31 gennaio 2000).
11.10 Con riferimento alla
circolazione delle uve trovano applicazione gli obblighi e gli esoneri
stabiliti, rispettivamente, agli artt. 3 e 4, punto 1), lettere a) e b) del
regolamento CEE n. 2238/93. In applicazione degli obblighi, quindi, si farà
luogo all'emissione del documento di accompagnamento previsto dall'art. 2,
comma 3, del D.M. n. 768/94 (allegato III al regolamento CEE n. 2238/93), con
le modalità indicate ai successivi articoli 3, 4, 5 e 6 e, pertanto,
utilizzando modelli con numerazione prestampata preventivamente timbrati e
successivamente convalidati dopo la compilazione. In linea generale, nei casi
per i quali il regolamento CEE n. 2238/93 prevede deroghe all’obbligo di
emissione del documento di accompagnamento occorrerà valutare se sussistano
altri obblighi dettati dalla disciplina di tutela fiscale.
11.11. Per quanto riguarda, in particolare,
le uve diraspate e/o parzialmente ammostate destinate alla vinificazione,
qualora ricorra l'obbligo di emettere un documento di accompagnamento,
occorrerà descrivere le uve stesse nel predetto documento con la menzione più
precisa possibile, quale ad esempio "uve da vino diraspate", ovvero
"uve da vino pigiate e diraspate" (allegato II, lettera B., paragrafo
1.1 del regolamento CEE n. 2238/93); si aggiunge che, nel caso di uve destinate
a dare vino a D.O., dovranno essere menzionate le indicazioni più precise
possibili riguardo alla varietà e alla destinazione.
11.12. In applicazione
dell'art. 4, lettera e), del regolamento CEE n. 2238/93, è stata identificata
nella bolla beni viaggianti di cui al D.P.R. n. 627/78 la bolletta di consegna
prescritta dall'organismo competente in alternativa al documento di
accompagnamento (punto n. 1.2 della circolare n. 8, prot. n. 19720 del 16
novembre 1993 - analoga interpretazione era stata adottata in sede di
emanazione della circolare n. 53 del 3 agosto 1990, applicando l'art. 3,
paragrafo 2, lettera e), del regolamento CEE n. 986/89, contenente disposizione
analoga a quella del citato art. 4, lettera e) del regolamento CE n. 2338/93).
Pertanto, tenuto conto che l'emanazione del DM n. 768/94 è stata successiva a
quella della precitata circolare n. 8, i trasporti di vinaccia verso una
distilleria riconosciuta e stabilita in Italia, effettuati ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo di consegna dei sottoprodotti della
vinificazione di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87, devono
effettuarsi con la scorta del documento di cui all'art. 2, comma 2 del D.M. n.
768/94 che, identificandosi sostanzialmente con la predetta bolla beni
viaggianti, va tuttavia compilato nei modi previsti dal regolamento CEE n. 2238/93
nonché dal D.M. n. 768/94.
11.13. I trasporti di vinaccia,
effettuati verso destinazioni e/o per fini diversi da quelli di cui al punto
11.12., devono essere scortati dal documento di cui all'art. 2, comma 3, del
D.M. 19 dicembre 1994, n. 768, applicando quindi le medesime disposizioni già
richiamate per i documenti di accompagnamento delle uve. In tale caso,
tuttavia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato regolamento,
copia del predetto documento deve essere trasmessa dallo speditore, con i mezzi
più rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della partenza
del prodotto all'autorità competente per il luogo di carico. Quest'ultima,
inoltre, qualora non sia anche competente per il luogo di scarico, deve
trasmettere copia della bolla in parola alla relativa autorità, entro il primo
giorno lavorativo successivo alla ricezione.
11.14. Quanto appena richiamato
al punto 11.13 si applica anche ai trasporti di feccia.
11.15. Tenuto conto delle
particolari modalità di emissione previste per i documenti che sono da
sottoporre a convalida (art. 3, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 2238/93)
nonché delle procedure poste in essere dai dipendenti Uffici periferici per
l'autorizzazione delle speciali apparecchiature stampigliatrici/microfilmatrici
e la sostituzione delle pellicole da queste utilizzate (art. 6 del decreto 19
dicembre 1994, n. 768), si ritiene che l'anno 2000 possa essere indicato -
nella data stampigliata dalla predetta apparecchiatura - anche tramite le sole
due ultime cifre "00".
11.16. Si rammenta, inoltre,
che il "bilancio di cantina" e cioè la chiusura annuale dei registri
di cantina, con i saldi di tutti i singoli conti, previsto dall'art. 13,
paragrafo 2, del Reg. (CEE) n. 2238/93, deve essere effettuato alla data del 31
agosto di ogni anno, in coincidenza, quindi, con gli adempimenti relativi alla
dichiarazione di giacenza di cui all'art. 6 paragrafo 1, del regolamento CE n.
1294/96.
11.17. In merito a quanto sopra
esposto, è nota l'importanza che riveste, ai fini del controllo della
produzione vitivinicola, l'esame della documentazione ufficiale redatta dagli
operatori interessati ai sensi delle norme comunitarie e nazionali sopra
menzionate.
11.18. In linea generale, le
verifiche dovranno riguardare l'esistenza, ove prescritta, la conformità e la
veridicità, come conseguenza della registrazione di fatti reali quali la
trasformazione di prodotti vitivinicoli in altri o la loro movimentazione,
della documentazione ufficiale.
11.19. Si segnalano, in
proposito, ripetuti casi di documenti falsi o falsificati, ovvero anche
mancanti dei requisiti di conformità alle prescrizioni di legge (timbratura,
convalida, numerazione prestampata): tali fattispecie riguardano, nella maggior
parte dei casi, traffici di vini da tavola oppure di vini illegalmente ottenuti
da uve da tavola o a duplice attitudine che, con una serie di movimentazioni
fittizie - spesso operate tramite ditte di nuova costituzione - vengono poi spacciati
per vini recanti denominazioni tutelate (I.G.T. o D.O.).
11.20. Sono ricorrenti,
inoltre, denunce di presunti smarrimenti o furti da parte di operatori
sottoposti a controllo, che fanno ipotizzare possibili traffici illeciti.
11.21. Ad attenta verifica
dovrà essere sottoposta la corrispondenza fra le varietà delle uve indicate sui
documenti di accompagnamento e le altre documentazioni prescritte con il
prodotto effettivamente trasportato, introdotto negli stabilimenti vinicoli ed
avviato alla pigiatura.
11.22. Ove tali accertamenti
lascino intravedere la possibile commissione di frodi si renderà necessaria
l'effettuazione di verifiche, da compiersi direttamente presso il viticoltore
produttore delle uve, mirate alla determinazione dell'effettiva composizione
ampelografica dei vigneti da cui le uve stesse provengono.
11.23. Si segnala l'opportunità
di sottoporre a controllo anche le documentazioni attestanti i movimenti
commerciali. In particolare, l'esame sistematico delle forniture, nonché dei
nominativi degli acquirenti risultanti dai registri e dalle fatture di vendita,
consente di evidenziare i rapporti della ditta oggetto del controllo con
eventuali noti ricettatori o, comunque, con operatori del settore già coinvolti
in passato in attività illecite.
12. DICHIARAZIONE
DI RACCOLTA UVE E DI PRODUZIONE VINICOLA
12.1. Si raccomanda di
procedere al controllo delle dichiarazioni di raccolta uve e di produzione
vinicola onde individuare sia il mancato rispetto degli obblighi in materia di
presentazione della dichiarazione vitivinicola sia le dichiarazioni
"gonfiate" allo scopo di giustificare la presa in carico di
quantitativi di vino prodotti illegalmente. In occasione dei controlli in
questione dovranno essere consultati i dati dello schedario viticolo.
13. RACCOMANDAZIONI
FINALI
13.1. L'esperienza maturata
nell'espletamento dell'attività di controllo nel periodo vendemmiale consente a
questo Ispettorato centrale di richiamare alcune linee di condotta tracciate in
merito, atte a consentire una più incisiva azione su eventuali illeciti operati
da operatori disonesti o poco scrupolosi, che sviliscono l'immagine del
prodotto vino presso i consumatori con gravi conseguenze anche di ordine
economico.
13.2. In particolare:
l'attività di
controllo dovrà essere svolta preferenzialmente nelle prime fasi del ciclo di
produzione del prodotto in modo tale da prevenire la commissione di frodi ed
evitare che prodotto irregolare venga immesso o mantenuto nella filiera
produttiva;
le operazioni di
controllo dovranno scaturire da una ponderata programmazione degli interventi,
procedendo in relazione al tempo intercorso e diretti specificatamente verso
quelle ditte:
che occupano
posizioni preminenti nella trasformazione, nella elaborazione o nella
commercializzazione di prodotti vitivinicoli, anche verso gli altri Paesi
membri dell'UE e/o verso Paesi terzi;
che nel passato
si sono rese responsabili di attività illecite;
che fruiscono di
aiuti comunitari;
che elaborano o
commercializzano prodotti designati o atti ad essere designati con riferimenti
a specifiche caratteristiche di qualità (v.q.p.r.d., vini ad indicazione
geografica tipica, anche della tipologia "novello"). In particolare,
i controlli dovranno riguardare le ditte acquirenti e venditrici di detti vini
allo stato sfuso, per i quali è permesso l'imbottigliamento fuori dalla zona
indicata dal disciplinare di produzione, soprattutto negli stabilimenti in cui
si procede all'imbottigliamento di vari v.q.p.r.d.;
che elaborano
vini spumanti e vini speciali, specie negli stabilimenti nei quali si
estraggono, in promiscuità con i prodotti appena menzionati, anche mosti o
vini;
per i cui prezzi
di vendita dei prodotti non è documentata una giustificazione commerciale;
il prelevamento
di campioni da sottoporre a successivo riscontro analitico deve essere mirato
in base a verifiche documentali e all'esame delle caratteristiche
organolettiche dei prodotti vitivinicoli presenti in cantina;
l'accertamento
di violazioni di natura fiscale dovranno essere segnalate agli organi
finanziari per gli adempimenti di competenza;
i controlli sui
prodotti atti a diventare vini a denominazione d'origine ovvero ad indicazione
geografica tipica dovranno accertare la conformità con i relativi disciplinari
di produzione, con particolare riferimento alla resa per ettaro delle uve
nonché all'area geografica e ai vitigni da cui le stesse provengono.
13.3. Infine, si richiama
l'importanza di richiedere, ovunque se ne ravvisi l'opportunità, la
collaborazione degli altri organi di controllo dello Stato (Nucleo antisofisticazioni
dell'Arma dei carabinieri, Nucleo di Polizia Tributaria del Corpo della Guardia
di finanza, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Arma dei
carabinieri, Comando tutela norme comunitarie ed agro-alimentari), in
applicazione anche dell'art. 6, punto 7. della legge 7 agosto 1986, n. 462, e
si confida nel fattivo impegno delle SS.LL., finalizzato a rendere sempre più
incisiva l'attività di controllo nel settore vitivinicolo.
13.4. Le linee di intervento
suggerite, comunque, potranno esplicare appieno la loro efficacia ove risultino
adeguatamente supportate da una mirata opera di prevenzione presso gli
operatori del settore, finalizzata alla maggiore diffusione possibile della
complessa normativa vigente nel settore vitivinicolo.
13.5. In tale ambito giusto
rilievo dovrà essere dato alla collaborazione in tal senso con Enti ed
Organizzazioni di categoria interessati.
Si confida
nella fattiva collaborazione delle SS.LL. per la scrupolosa osservanza di
quanto previsto nella presente e si resta in attesa di un cortese cenno di
assicurazione sull'adempimento.
L’ISPETTORE
GENERALE CAPO
(dr. Giovanni Lo
Piparo)