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Una vendemmia con molti controlli

(Circ. Politiche agricole 31.7.2000)

Circolare del ministero delle Politiche agricole. 31 Luglio 2000. Prot. n. 22793 pos. 28/1. Oggetto: Controlli campagna vendemmiale 2000/2001.

 1. PREMESSA

1.1. Con l'approssimarsi della campagna vendemmiale, si ritiene opportuno, come ogni anno, richiamare l'attenzione di codesti Uffici periferici sulla necessità di intensificare l'attività di controllo sia nelle fasi che precedono la raccolta delle uve sia in quelle durante le quali le uve stesse vengono trasformate nei prodotti vitivinicoli.

1.2. Come è noto, infatti, nelle predette fasi e, in particolare, nel periodo delle fermentazioni e delle rifermentazioni, stabilito dall'annuale decreto prefettizio emanato ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 162/65 [1], aumenta il rischio dell'effettuazione di attività non consentite dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

1.3. L'intensificazione dei controlli si svolgerà prioritariamente, secondo quanto raccomandato nel corso della presente circolare, negli ambiti stabiliti dall'art. 3, paragrafo 1, del Reg. (CEE) n. 2048/89 [2], che ha fissato le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo, ponendo la dovuta attenzione verso le specifiche problematiche che si presentano nelle singole circoscrizioni di competenza di codesti Uffici.

E’ noto che, a partire dal 1° agosto del corrente anno, troveranno applicazione la nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo, di cui al regolamento CE del Consiglio n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 [3] (G.U. CE n. L 179 del 14/07/1999), nonché i regolamenti della Commissione UE che fissano le modalità applicative di quest’ultimo, in particolare per quanto riguarda il potenziale produttivo (regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione - in G.U. CE n. L 143/1 del 16/06/2000), i meccanismi di mercato (documento AGRI/8572/2000/Rev. 3 in corso di definizione per la successiva pubblicazione), le pratiche enologiche (documento AGRI/8546/2000/Rev. 3 in corso di definizione per la successiva pubblicazione), i vini di qualità prodotti in regioni determinate (documento AGRI/8573/2000/Rev. 3 in corso di definizione per la successiva pubblicazione) e le misure transitorie (documento AGRI/8607/2000 in corso di definizione per la successiva pubblicazione). Si rammenta che, in materia di misure transitorie, con il regolamento CE n. 838/2000 della Commissione UE (in G.U. CE n. L 102 del 27/04/2000), sono stati modificati i regolamenti comunitari nn. 2640/88, 2641/88, 3105/88, 2721/88, 1294/96 della Commissione UE e 2046/89 del Consiglio UE, al fine di agevolare la transizione dalle disposizioni previste per la campagna 1999/2000 a quelle per la campagna 2000/2001.

1.5. Alla data della presente circolare si ritiene di specificare alcune linee di condotta in relazione alle norme già in vigore o comunque di imminente entrata in vigore, evidenziando che sono in corso di predisposizione le norme nazionali di attuazione della regolamentazione comunitaria.

2. SOSTANZE ZUCCHERINE

2.1. Si sottolinea l'importanza dei controlli da effettuarsi già prima dell'inizio della campagna a carico delle ditte che operano nel settore delle sostanze zuccherine, onde evidenziare eventuali illecite destinazioni delle stesse nella vinificazione, spesso occultate attraverso la compilazione di documenti recanti destinatari fittizi con sede in Italia e, più spesso, all'estero (si rammenta che l'obbligo di emettere la speciale bolletta di accompagnamento delle sostanze zuccherine è stato abrogato ai sensi del D.P.R. 09.11.98, n. 433, che ha modificato l'art. 74 del D.P.R. n. 162/65).

DICHIARAZIONE DI GIACENZA

3.1. Con l’art. 1, paragrafo 8, del regolamento CE n. 838/2000, è stato stabilito che, anche per la campagna 1999/2000, la dichiarazione di giacenza deve riguardare i prodotti detenuti alla data del 31 agosto 2000. Pertanto, le giacenze contabili che risultano nei registri chiusi ogni anno a norma dell’art. 12 del decreto interministeriale n. 768/94, cioè quelle risultanti dai saldi a registro effettuati al 31 agosto, devono corrispondere sia alle quantità indicate nell'apposita dichiarazione di giacenza - da presentarsi entro il 7 settembre (art. 11, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1294/96) - sia a quelle fisicamente presenti in cantina.

3.2. La verifica contestuale delle giacenze contabili e fisiche nonché, successivamente, della relativa dichiarazione è volta ad accertare sia le eventuali illecite produzioni e/o destinazioni di prodotto non conformi alle previsioni normative, sia la costituzione di carichi contabili fittizi destinati a coprire eventuali successive preparazioni non regolamentari.

3.3. Infatti quest'ultima circostanza consente di giustificare la preparazione di vini e di prodotti a monte del vino, anche destinati a successive elaborazioni, mediante pratiche enologiche non consentite e/o a partire da prodotti non conformi alla vigente normativa. A quest'ultimo riguardo, si rammenta il più volte segnalato fenomeno di furti di notevoli quantitativi di alcoli, acquaviti e di altri prodotti vitivinicoli, fenomeno che impone di non trascurare il rischio dell'utilizzo illecito degli stessi prodotti di provenienza furtiva nella preparazione di mosti e vini.

3.4. Inoltre, considerato che i dati relativi alle giacenze di fine campagna, assieme a quelli relativi alla produzione della nuova campagna, forniscono la base per l'eventuale avvio degli interventi comunitari nel mercato vitivinicolo (distillazioni, stoccaggi) si raccomanda di procedere tempestivamente, eventualmente in concorso con altri organi di controllo, alla verifica delle giacenze fisiche e contabili presso un numero significativo di operatori.

3.5. Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, con il Reg. (CE) n. 1294/96, è stato previsto che i prodotti vinicoli ottenuti da uve raccolte entro il 31 agosto non devono essere dichiarati nella denuncia di giacenza: gli stessi saranno invece dichiarati nella denuncia di produzione relativa alla campagna vitivinicola 2000/2001, che inizia il 1° agosto.

3.6. Si rammenta che, in relazione ai decreti prefettizi emanati in applicazione degli articoli 20 e 36 del D.P.R. n. 162/65, permane l’obbligo di effettuare le denuncie a mezzo telegramma previste dall’art. 20 per quelle fermentazioni spontanee che dovessero avvenire fuori dal periodo stabilito.

4. CARATTERISTICHE DELLE UVE DA VINO

A norma dell’art. 42, paragrafo 5, del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, per l'elaborazione del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola, dei v.q.p.r.d. nonché del mosto di uve concentrato e concentrato rettificato, possono essere utilizzate soltanto uve appartenenti alle varietà che figurano come varietà di uve da vino nella classificazione compilata a norma dell’articolo 19 del regolamento medesimo. Al riguardo, in attesa dei provvedimenti nazionali di attuazione del regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione, potranno essere utilizzate le uve da vino classificate ai sensi del decreto dirigenziale 11 ottobre 1999, recante aggiornamento del Registro nazionale delle varietà di viti.

Le uve di cui sopra devono avere la prescritta ricchezza zuccherina, in modo da consentire la produzione di un vino avente la gradazione alcolometrica minima naturale di:

8% vol per la zona viticola CIb (Regione Valle d'Aosta, Provincie di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno);

8,5% vol per la zona viticola CII (rimanente territorio dell'Italia non compreso nelle zone viticole CIb e CIIIb);

9% vol per la zona viticola CIIIb (Regioni Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna, Sicilia comprese le isole appartenenti a dette regioni).

Qualora sia prodotto vino da tavola, si rammenta che la gradazione alcolometrica effettiva non deve essere inferiore, dopo le eventuali operazioni di arricchimento, a 9 % vol.

Per i vini a denominazione d’origine e ad indicazione geografica tipica si applicano le disposizioni particolari previste dai relativi disciplinari di produzione.

4.3. Nel caso delle uve destinate alla produzione di v.q.p.r.d. codesti Uffici periferici, anche in collaborazione con i competenti organi regionali, dovranno verificare:

la produzione totale di uva per ettaro, secondo quanto disposto dall'art. 16, paragrafo 5, lettera c) della legge 10 febbraio 1992, n. 164; a tale riguardo, si evidenzia la necessità di verificare, anche disponendo il fermo dei veicoli circolanti su strada adibiti al trasporto delle uve, la eventuale sussistenza di quantitativi di uve eccedenti i limiti massimi stabiliti dai singoli disciplinari nonché la loro destinazione a produzioni diverse da quelle per le quali può essere rivendicata la denominazione d'origine; con l'occasione, si precisa che, non essendo più obbligatoria la cernita delle uve prevista da molti disciplinari di vini a D.O. (decreto dirigenziale 09.12.1998 su G.U Italiana S.G. n. 293 del 16.12.1998), possono essere considerati regolarmente effettuati i trasporti congiunti, anche in promiscuità, dei quantitativi di uve ammesse a diventare vino a D.O. e di quelli costituenti il "supero"; si precisa, inoltre, che nel caso sia necessario emettere per i trasporti in parola un documento di accompagnamento, lo stesso dovrà contenere l'indicazione più precisa possibile riguardo alla varietà ed alla destinazione delle uve (allegato II, lettera B., paragrafo 1.1 del regolamento CEE n. 2238/93); si rammenta che in considerazione dell'obbligo di vinificare separatamente i quantitativi di uve ammessi a diventare vino a D.O. e quelli "in supero", occorrerà prendere in carico sui registri i quantitativi medesimi su conti distinti, prima dell'ammostamento delle uve; il titolo alcolometrico minimo naturale delle uve stesse, secondo quanto indicato dall'art. 16, paragrafo 6, della citata legge; la provenienza territoriale e varietale delle uve, anche in concorso con altri organi di controllo;

la resa uva/vino, controllando le quantità di sottoprodotti della vinificazione (e l'alcool in essi contenuto) rispetto alle quantità di vino prodotto;

la natura dei prodotti detenuti e/o acquistati e/o venduti attraverso la relativa documentazione giustificativa; particolare importanza assume l'accertamento della presenza delle prescritte certificazioni rilasciate dalla competente C.C.I.A.A..

4.4. I mosti aventi una gradazione alcolica complessiva inferiore a 8 gradi devono essere vinificati separatamente e, all'atto della loro produzione, denaturati con 50 g/q di sale raffinato (art. 19 D.P.R. 162/65 - DM 16.10.69). I vini prodotti con i mosti in parola devono essere destinati ad una distilleria o ad un acetificio.

4.5. Ai sensi dell’articolo 28 del regolamento CE n. 1493/1999 è stato confermato il previgente regime stabilito per le uve appartenenti a varietà di vite c.d. "a duplice attitudine", già previsto dall’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 822/87. Pertanto, in applicazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 16 maggio 1997 i quantitativi delle uve, e dei prodotti da esse ottenuti, appartenenti alla varietà "Regina" o "Regina dei Vigneti" prodotte nella provincia di Chieti ed alla varietà "Moscato di Terracina" prodotte nella provincia di Latina, che eccedono, rispettivamente, i 100 quintali per ettaro ed i 40 quintali per ettaro, devono essere vinificati o comunque trasformati in stabilimenti (compresi quelli di distillazione):

preventivamente autorizzati dalla Regione o dalla Provincia autonoma nel cui territorio ha sede lo stabilimento di trasformazione;

a ciò destinati e differenti da quelli ove sono trasformate e/o detenute le uve da vino ed i prodotti ottenuti dalla trasformazione di queste ultime: ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1493/1999, i vini ottenuti da queste uve potranno circolare, se destinati ad una distilleria, previa denaturazione con cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10 g/q (D.M. 20 maggio 1986).

4.6. Qualora dalla parte eccedente quella normalmente vinificata delle uve appartenenti alle citate varietà a duplice attitudine si ottengano mosti (mosti di uve, mosti concentrati, mosti concentrati rettificati), gli stessi possono essere, secondo un parere della Commissione UE, destinati alla produzione di succhi d'uva o ad altri impieghi diversi dalla vinificazione.

5. UVE DA TAVOLA (O DA MENSA)

5.1. Ai sensi del già citato art. 42, paragrafo 5, del regolamento CE n. 1493/1999, per le uve da tavola permane il divieto di vinificazione già stabilito dall'art. 1, punto n. 5), del regolamento CE n. 1592/96 (che ha sostituito l'art. 36, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 822/87). In tal senso si è anche recentemente espressa la Commissione UE.

5.2. Dalle uve da tavola è possibile ottenere succhi d'uva e mosti da destinare alla produzione di succhi d'uva ovvero ad altre utilizzazioni diverse dalla vinificazione. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1493/1999, non sarà più possibile ottenere l’aiuto comunitario per la trasformazione delle uve da tavola in succo.

5.3. Il citato decreto ministeriale del 16 maggio 1997, pertanto, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dal regolamento appena citato, prevede il divieto di introdurre le uve da tavola e gli eventuali prodotti da esse ottenuti negli stabilimenti dove sono trasformate e/o detenute le uve da vino ed i prodotti ottenuti dalle uve da vino medesime, in quanto sostanze atte a sofisticare i mosti ed i vini, secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. 12/02/1965, n. 162.

5.4. Con successivo decreto ministeriale 6 agosto 1997 (pubblicato sulla G.U. Italiana S.G. n. 190 del 16/08/1997), sono state dettate le disposizioni applicative e adottate le misure necessarie ai fini del controllo dell'osservanza del divieto, in vigore dal 1° agosto 1997, di vinificazione delle uve da tavola di cui sopra.

5.5. In tal senso, il decreto in parola si pone in linea con il decreto ministeriale del 16 maggio 1997, prevedendo disposizioni uniformi sia per le uve da tavola che per le uve provenienti da varietà di vite classificate contemporaneamente come varietà per uve da tavola e come varietà per uve da vino (c.d. "a duplice attitudine").

5.6. Occorre, infatti, assicurare il controllo e garantire la destinazione consentita dalle vigenti norme comunitarie e nazionali alle predette uve nonché ai prodotti da esse ottenuti, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, le condizioni di leale concorrenza tra i produttori onesti della filiera vitivinicola ed il diritto dei consumatori ad acquistare prodotti genuini e corrispondenti alla qualità dichiarata.

5.7. In linea generale, le misure adottate con il citato decreto 6 agosto 1997 riguardano il regime di controllo della trasformazione e della circolazione delle uve da tavola e dei prodotti da esse ottenuti nonché, per effetto dell'art. 8, delle uve "a duplice attitudine" e dei prodotti da esse ottenuti.

In particolare, le uve da tavola ed i prodotti da esse ottenuti devono essere avviati alla trasformazione in stabilimenti a ciò appositamente destinati:

preventivamente autorizzati a partire dalla campagna 1998/99 dalla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ha sede lo stabilimento;

differenti dagli stabilimenti ove sono trasformate e/o detenute le uve da vino ed i prodotti da esse ottenuti;

differenti dagli stabilimenti autorizzati alla trasformazione dei quantitativi di uve eccedenti le quantità massime ammesse, riportate al precedente punto 4.5 della presente circolare (fatto salvo il caso in cui questi stabilimenti siano autorizzati a trasformazioni diverse dalla vinificazione).

5.9. Il ciclico ripetersi del fenomeno dell'illecita produzione e commercializzazione di vini, fraudolentemente denominati vini da tavola o ad indicazione geografica tipica ovvero a denominazione d'origine ma ottenuti, in tutto o in parte, da uve da tavola o dai quantitativi eccedenti quelli normalmente vinificati delle uve a duplice attitudine, rende primaria l'esigenza di sottoporre la circolazione di tali tipi di uve e dei prodotti da esse ottenuti ad accurate verifiche, specialmente nelle regioni dove esse sono prodotte in maggiori quantità.

5.10. A tale illecita pratica si accompagnano, ordinariamente, false indicazioni circa la reale natura del prodotto avviato alla trasformazione apposte sia sui documenti di accompagnamento, sia sui prescritti registri di cantina, sia infine sulle dichiarazioni di raccolta e produzione vitivinicola e sui relativi allegati.

5.11. E' noto, inoltre, che consistenti partite di uve, sia uve da tavola sia uve da vino, destinate in tutto o in parte alla vinificazione, sono commercializzate tramite i "centri di intermediazione uve", la cui attività ed il cui regime dei controlli sono stati disciplinati dal Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emanato in data 30 giugno 1995. Pertanto, si evidenzia la necessità di una costante attività di vigilanza, attività che dovrà in particolare essere intesa a verificare che, specie qualora si tratti di centri di intermediazione di nuova istituzione, le movimentazioni delle uve siano reali ed accompagnate da documenti di accompagnamento regolarmente emessi e compilati.

5.12. Premesso quanto sopra, si ribadisce l'importanza che rigorosi e capillari controlli sulla circolazione delle uve da tavola e a duplice attitudine e sui prodotti da esse derivati, vengano svolti dagli organi di vigilanza competenti (anche con il necessario coordinamento) in particolar modo nelle zone ove è maggiore la coltivazione e la disponibilità delle predette uve nonché lungo le direttrici che portano ai luoghi di successiva commercializzazione e/o trasformazione.

5.13. Pertanto, si segnala l'esigenza di intensificare la vigilanza sui trasporti stradali delle uve operando il fermo dei veicoli a ciò adibiti. Per la maggiore efficacia di queste operazioni si raccomandano le opportune forme di concorso e collaborazione con le Forze di Polizia.

Accurati controlli dovranno, inoltre, essere effettuati anche presso gli impianti di trasformazione e di vinificazione al fine di assicurare che:

la trasformazione delle uve da tavola, delle uve delle varietà a duplice attitudine e dei prodotti da entrambe ottenuti avvenga negli stabilimenti ed alle condizioni precedentemente descritte;

i prodotti ottenuti dalle uve da tavola siano posti in circolazione verso le uniche destinazioni autorizzate;

i vini provenienti dai quantitativi eccedenti quelli normalmente vinificati delle uve appartenenti alle varietà a duplice attitudine siano inviati direttamente dagli stabilimenti autorizzati alle distillerie (art. 28, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1493/1999), salvo che non siano esportati oppure non siano utilizzati dal produttore per proprio uso nel limite di 10 ettolitri.

6. SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

6.1. Le fecce e le vinacce sono sottoprodotti che si prestano, in ragione della loro natura, economicità e disponibilità, ad essere impiegate in operazioni illecite destinate alla elaborazione di prodotti vitivinicoli ottenuti non in conformità delle norme vigenti.

6.2. La normativa comunitaria e nazionale vigente prevede un particolare regime restrittivo nella circolazione dei sottoprodotti, proprio al fine di prevenirne l'illecito utilizzo, disponendo che chiunque abbia proceduto alla vinificazione e/o a qualsiasi trasformazione di uve diversa dalla vinificazione (ad esempio, trasformazione di uve in mosti) deve consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti (vinacce e fecce), ai sensi dell'art. 27 del regolamento CE n. 1493/1999, fatte salve le deroghe previste a favore di talune categorie di produttori.

6.3. Qualora il contenuto di alcool nei sottoprodotti ottenuti nella vinificazione e consegnati alla distillazione non raggiunge i quantitativi previsti, deve essere consegnato, ad integrazione, vino di propria produzione; in merito al predetto contenuto di alcool, sono previste delle riduzioni per determinate produzioni o destinazioni.

6.4. Un quantitativo minimo di alcool non è previsto nel caso di sottoprodotti provenienti da trasformazioni diverse dalla vinificazione, per cui è sufficiente ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dal più volte citato art. 27 del regolamento CE n. 1493/1999, la consegna dei soli sottoprodotti.

6.5. I sottoprodotti consegnati in distilleria devono rispondere a delle caratteristiche medie indicate; qualora tali caratteristiche non vengano raggiunte i sottoprodotti sono destinati o al ritiro e distruzione sotto controllo o a consegna ad un'industria di trasformazione diversa dalla distilleria.

6.6. Il ritiro sotto controllo, ai sensi del D.M. 15 giugno 1989, n. 452, è previsto anche per i sottoprodotti ottenuti da produttori vinicoli delle isole minori.

6.7. L’art. 27 del regolamento CE n. 1493/1999 prevede, inoltre, il divieto della sovrappressione delle uve, pigiate o non, e della pressatura delle fecce.

6.8. Le fecce nonché i prodotti vinosi ottenuti dalla sovrappressione delle uve, delle vinacce e delle fecce, aventi comunque composizione anomala, devono essere denaturate all'atto dell'ottenimento con un quantitativo da 5 a 10 g/q di cloruro di litio, ai sensi del D.M. 16 ottobre 1969, così come modificato dal D.M. 6.5.92.

6.9. In relazione a quanto sopra, si richiama l'attenzione sulla necessità di eseguire tempestivamente i controlli sulla destinazione dei sottoprodotti provenienti dalla vinificazione nonché da qualsiasi altra trasformazione delle uve, operando sin dall'inizio della campagna vendemmiale al fine di prevenire illeciti processi produttivi di vino sofisticato.

7. MOSTI CONCENTRATI (m.c.) E MOSTI CONCENTRATI RETTIFICATI (m.c.r.)

7.1. Si evidenzia l'opportunità di effettuare controlli presso gli stabilimenti di produzione, commercializzazione ed utilizzo di m.c. e di m.c.r., in particolare presso gli stabilimenti autorizzati dall'Ufficio doganale competente per l'elaborazione, anche parziale, di mosti introdotti in regime di traffico di perfezionamento attivo e detenuti in libera disponibilità.

7.2. In merito, non può essere trascurata l'eventualità che taluni operatori poco scrupolosi possano deviare i prodotti in questione verso preparazioni di mosti concentrati e/o rettificati e/o vini successivamente commercializzati come di origine comunitaria, inviando, invece, alla riesportazione, altri mosti ottenuti illecitamente o di qualità scadente.

7.3. Per ciò che riguarda l'utilizzo di m.c. e di m.c.r., si richiama l'attenzione circa le pratiche di arricchimento svolte in difformità della vigente normativa in materia, segnatamente a partire da mosti e vini che non raggiungono il titolo alcolometrico volumico naturale minimo prescritto o comunque illecitamente ottenuti.

7.4. Al riguardo, si rammenta che qualora venga posto in circolazione mosto di uve concentrato rettificato in recipienti di capacità superiore a 500 litri, interamente destinato ad un unico stabilimento per essere utilizzato per l'elaborazione di vino oppure per essere condizionato per la vendita, il destinatario del prodotto medesimo, prima di effettuare lo scarico, deve informare, a mezzo telegramma o fonogramma, l'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, dell'arrivo del mezzo di trasporto (art. 21, paragrafo. 2, ultimo comma del Reg. CEE n. 3201/90).

8. PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI

Le pratiche ed i trattamenti enologici il cui utilizzo è autorizzato per l’elaborazione dei prodotti vitivinicoli "soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon invecchiamento dei prodotti stessi", sono elencati negli Allegati IV e V del regolamento CE n. 1493/1999. Nel predetto allegato IV, in particolare, accanto alle pratiche ed ai trattamenti enologici per i quali non sono previste particolari condizioni, limiti o modalità di esecuzione, figurano quelle che, invece, possono essere effettuate solo adempiendo alle prescrizioni espressamente indicate nel regolamento attuativo, che, alla data della presente circolare, è in corso di definizione.

Si fa presente che, in quest’ultimo, figura l’istituzione di un codice comunitario riportante in modo semplice e completo l’indicazione delle modalità applicative delle pratiche ed i trattamenti enologici permessi, indicando anche i limiti e le condizioni di utilizzo di alcune sostanze autorizzate per uso enologico.

Si evidenzia che l’aggiunta del lisozima al mosto di uve, al mosto parzialmente fermentato e al vino per il controllo dell’attività dei batteri responsabili della fermentazione malolattica in detti prodotti non è ancora ammessa, in quanto, non essendo state ritenute esaustive le ricerche ad oggi condotte per fornire elementi sulle caratteristiche sanitarie dei prodotti trattati, non è stato possibile indicarne i limiti e le condizioni di utilizzo nel regolamento attuativo.

Inoltre, si evidenzia che il trattamento per elettrodialisi, inteso esclusivamente ad ottenere la stabilizzazione tartarica del vino riguardo il tartrato acido di potassio ed il tartrato di calcio (ed altri sali di calcio) e di cui sono riportate le necessarie disposizioni applicative, è limitato per la corrente campagna di produzione ai vini da tavola.

In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in merito alle pratiche e ai trattamenti enologici autorizzati, si richiama l'attenzione circa l'opportunità di non trascurare, nel corso dei controlli svolti nel periodo vendemmiale, la movimentazione dei prodotti per uso enologico e tutti gli elementi che possono ingenerare il sospetto di illeciti operati attraverso sostanze chimiche il cui uso, benché non consentito, sembra ricorrente nella preparazione dei mosti e dei vini.

E’ da rilevare, inoltre, la possibilità che, per finalità fraudolente, i prodotti vitivinicoli vengano sottoposti a taluni trattamenti autorizzati per scopi diversi da quelli per cui sono stati permessi e per i quali la norma comunitaria ha espressamente previsto che debbano essere effettuati sotto la responsabilità di un esperto enologo o di un tecnico qualificato.

8.1. Arricchimento

8.1.1. L'arricchimento, cioè l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, anche destinati a dare v.q.p.r.d., del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola, anche dei prodotti destinati all'elaborazione di vini spumanti, può essere effettuato solo qualora sia stato emanato l'apposito decreto ministeriale di autorizzazione ed alle condizioni in esso specificatamente stabilite (allegato V, punto C., paragrafo 1, del regolamento CE n. 1493/1999 e DM 8 giugno 1995).

8.1.2. L'aumento del suddetto titolo alcolometrico, non potrà superare il 2% vol, ferma rimanendo la gradazione alcolometrica naturale minima prescritta per i prodotti oggetto di arricchimento ed i limiti massimi della stessa ammissibili per ciascuna zona viticola.

8.1.3. Il volume del prodotto arricchito, inoltre, non potrà aumentare più del 6,5%, a seguito della aggiunta di mosto concentrato o concentrato rettificato.

Qualora si proceda all’esecuzione di un’operazione di arricchimento, deve essere inviata la relativa dichiarazione preventiva all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio. In particolare, con riferimento alle operazioni per le quali non si intenda richiedere l’aiuto per l’impiego di mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati rettificati (art. 34 del Reg. CE n. 1493/1999), saranno osservate le indicazioni di seguito fornite. Per quanto riguarda le operazioni per le quali, invece, sarà richiesto l’aiuto in argomento, si osserveranno le disposizioni impartite dall’A.I.M.A..

La dichiarazione preventiva relativa ad ogni singola operazione dovrà pervenire entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente a quello di svolgimento dell'operazione di arricchimento, escludendo comunque dal computo i giorni semifestivi e festivi.

A tale proposito si rammenta, che, ad esempio, per un'operazione da effettuarsi di venerdì la relativa comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del mercoledì precedente, mentre per un'operazione da effettuarsi di lunedì la relativa comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del giovedi precedente.

La dichiarazione dovrà essere redatta per iscritto e dovrà contenere:

nome cognome e indirizzo del dichiarante;

luogo nel quale sarà effettuata l’operazione;

data e ora d’inizio dell’operazione;

designazione del prodotto sottoposto all’operazione;

procedimento utilizzato per tale operazione con indicazione della natura del prodotto che sarà utilizzato per l’arricchimento.

Si evidenzia che l’arricchimento del mosto di uve può avvenire sia attraverso l’aggiunta di m.c. e di m.c.r. sia mediante concentrazione parziale, compresa l’osmosi inversa, mentre l’arricchimento del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola, qualora i prodotti dai quali sono stati ottenuti non siano stati precedentemente arricchiti, deve avvenire mediante concentrazione parziale a freddo. Fermo restando il valore dell’aumento massimo ammissibile del titolo alcolometrico volumico totale (2% vol), la concentrazione può portare alla riduzione limite del 20% del volume iniziale del prodotto arricchito.

8.1.9. In merito, considerato quanto sopra e tenuto conto del regime di aiuti comunitari previsto per l'utilizzo di m.c. e di m.c.r. nelle operazioni di arricchimento, si sottolinea l'utilità di procedere ad accurati controlli, anche analitici, da programmarsi in relazione alle predette dichiarazioni ricevute.

8.1.10. Si sottolinea, inoltre, tenuto conto di quanto rappresentato al punto n. 8.1.1., l'esigenza di vigilare al fine di evitare che vengano poste in essere operazioni di arricchimento in zone non autorizzate o su prodotti parimenti non autorizzati o che comunque non hanno i requisiti per poter essere sottoposti alle operazioni in parola.

8.2. Acidificazione

8.2.1. Possono essere acidificate le uve fresche, il mosto di uva parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione; l'acidificazione di detti prodotti può essere effettuata entro il limite massimo di 1,50 g/l e nelle zone viticole CII e CIIIb.

8.2.2. Inoltre, i prodotti diversi dal vino della zona viticola CIb, possono essere acidificati alle stesse condizioni soltanto negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali e a seguito di autorizzazione concessa dall'Amministrazione competente.

8.2.3. I vini delle zone viticole CIb, CII e CIIIb possono essere invece acidificati, entro il limite di 2,50 g/l; questa operazione può essere fatta anche su vini provenienti da mosti o vini nuovi ancora in fermentazione già oggetto di acidificazione.

8.2.4. Si rammenta che ai sensi dell’allegato IV, punto n. 1, lettera l) e punto n. 3, lettera k) al Reg. CE n. 1493/1999, l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli può avvenire solo attraverso l'impiego dell'acido tartarico, fermo restando il rispetto dei limiti massimi di acidificazione dei vini e dei prodotti diversi dal vino previsti dall'allegato V, sezione E del regolamento medesimo.

8.2.5. L'acidificazione è consentita solamente se effettuata, in una sola volta, all'atto della trasformazione dei prodotti a monte del vino (uve fresche, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione), in vino atto a diventare vino da tavola o in vino da tavola e deve essere effettuata nella zona viticola nella quale le uve fresche sono state raccolte (allegato V, sezione G, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1493/1999).

8.2.6. L'acidificazione dei prodotti diversi dal vino deve essere effettuata anteriormente al primo gennaio di ogni anno sui prodotti della vendemmia immediatamente precedente (salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali).

L'acidificazione dei vini può, invece, essere effettuata in più soluzioni e:

deve avvenire nella stessa azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui le uve utilizzate per l'elaborazione del vino sono state raccolte.

può essere effettuata durante tutto l'anno.

8.2.8. Occorre far presente che l'acidificazione e l'arricchimento ovvero l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto sono operazioni che si escludono a vicenda, salvo deroghe espresse in proposito.

Nel caso dei vini spumanti un'interpretazione della Commissione UE ha chiarito che può procedersi all'acidificazione sia delle singole componenti della cuvée, sia della cuveé che risulta dall'assemblaggio delle componenti già acidificate. L'acidificazione della cuveé può, inoltre, effettuarsi anche qualora le singole componenti siano state precedentemente arricchite. In ogni caso si osservano le modalità previste dal regolamento CE n. 1493/1999 e dalle relative disposizioni applicative.

Le operazioni di acidificazione (e di disacidificazione – vedi punto 8.3.5.) devono essere oggetto di una dichiarazione da presentare, al più tardi, il secondo giorno successivo a quello in cui l'operazione viene effettuata per la prima volta nel corso della campagna: siffatta dichiarazione è valida per tutte le medesime operazioni della campagna considerata. Anche tale dichiarazione va presentata all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e deve contenere:

nome cognome e indirizzo del dichiarante;

natura dell’operazione (acidificazione o disacidificazione);

luogo in cui si svolge l’operazione.

8.3. Disacidificazione

8.3.1. E’ consentita la disacidificazione delle uve fresche, del mosto di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione, del mosto di uve destinato alla concentrazione, purché prodotti nelle zone viticole CIb (disacidificazione parziale) e CII.

8.3.2. Il vino, invece, può essere disacidificato entro un limite massimo di 1 g/l espresso in acido tartarico.

La disacidificazione può essere effettuata con le sostanze indicate all’allegato IV, punto n. 3, lettera l), del regolamento CE n. 1493/1999.

L'operazione di disacidificazione può essere effettuata solamente (sezione G. dell’allegato V al regolamento CE n. 1493/1999):

su prodotti non precedentemente acidificati;

nell'azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui le uve utilizzate per l'elaborazione del vino sono state raccolte.

8.3.5. All'operazione di disacidificazione si applicano le medesime condizioni già riportate a proposito dell'acidificazione.

8.4. Taglio

8.4.1. E' vietato il taglio tra vini da tavola bianchi e rossi (art. 42, paragrafo 6, del regolamento CE n. 1493/1999). Pertanto, la produzione di vini rosati può essere effettuata soltanto mediante vinificazione in bianco di uve nere o mediante uvaggi di uve bianche con uve nere, oppure mediante la miscelazione di mosti di uve bianche con mosti di uve nere. Una deroga in merito è consentita, secondo un parere della Commissione UE, all'atto della costituzione della partita (cuveé) destinata alla elaborazione di uno spumante "rosato", per il quale è possibile ottenere la colorazione rosata anche attraverso la mescolanza di vini di colore diverso.

8.4.2. I vini atti a diventare vini da tavola che non raggiungono il titolo alcolometrico effettivo minimo dei vini da tavola (non inferiore a 8,5% vol, se prodotti esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B, e non inferiore a 9% vol per le altre zone viticole) possono essere messi in circolazione soltanto per la elaborazione di vini spumanti o se destinati agli acetifici o distillerie od altri usi industriali.

8.4.3. Il taglio dei vini atti a diventare vini da tavola con vini da tavola, al fine di portare il titolo alcolometrico effettivo a livello prescritto per un vino da tavola, può aver luogo soltanto nella cantina del vinificatore o per conto di quest'ultimo.

9.VINI DA TAVOLA

9.1. I vini da tavola devono avere un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9% vol e non superiore a 15% vol., nonché un'acidità totale non inferiore a 3,5 g/l (regolamento CE n. 1493/1999, all. I, punto 13).

10.VINI SPUMANTI E VINI SPECIALI

10.1. L'elaborazione dei prodotti in questione, negli stabilimenti dai quali si estraggono anche mosti e/o vini, è soggetta a particolari autorizzazioni e restrizioni in quanto comporta l'aggiunta alle partite base di sostanze (esempio saccarosio, alcool) la cui detenzione ed utilizzazione è altrimenti non consentita ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 162/65.

10.2. In proposito, com'è noto, l'aggiunta delle precitate sostanze modifica le caratteristiche originarie del prodotto base utilizzato, rendendone di conseguenza difficoltosa la verifica della relativa conformità.

10.3. Proprio per tale particolarità si dovrà, pertanto, rendere maggiormente incisiva, nel corso della prossima campagna vitivinicola, la vigilanza sulla reale destinazione dei prodotti vitivinicoli irregolarmente ottenuti o non conformi, in vista di un'eventuale utilizzazione fraudolenta degli stessi nella preparazione di mosti, di vini e di vini speciali.

11.DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRI

11.1. Con il Reg. (CEE) n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, è stata dettata la vigente disciplina nella materia di che trattasi, in sostituzione delle norme contenute nel Reg. (CEE) n. 986/89 e successive modificazioni ed integrazioni.

11.2. Le disposizioni dettate dal Reg. (CEE) n. 2238/93, sono entrate in piena e definitiva applicazione già dal 1° settembre 1993 per quanto riguarda i registri e dal 1° gennaio 1994, per quanto riguarda i documenti di accompagnamento. Pertanto, non è più possibile utilizzare per la circolazione dei prodotti vitivinicoli i vecchi modelli D.O.C.O., che, dal 31 dicembre 1993, hanno cessato la loro validità giuridica.

11.3. Con il decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768 (G.U. Italiana S.G. n. 69 del 23/03/1995) è stato adottato il regolamento che reca le norme nazionali di applicazione del regolamento CEE in parola, in sostituzione di quelle contenute nel D.M. 20 aprile 1990, n. 184.

11.4. Per quanto riguarda la tenuta dei registri, il citato decreto n. 768/94 è stato innovato dal decreto dirigenziale 22 novembre 1999 (G.U. Italiana S.G. n. 66 del 20/3/2000), con il quale è stata data facoltà a taluni operatori, per i quali sia già comunque aperta una posizione nel sistema informativo di questo Ispettorato centrale, di effettuare la vidimazione di alcuni registri presso i Comuni ove ha sede lo stabilimento od il deposito in cui sono detenuti i prodotti vitivinicoli. La predetta facoltà non può tuttavia essere esercitata nei casi elencati all’art. 2, paragrafo 1, del citato decreto (registri da tenere presso stabilimenti o depositi per la raccolta di sottoprodotti della vinificazione, per la produzione di aceti, di mosti concentrati rettificati, di vinelli, di prodotti vitivinicoli da uve da tavola o a duplice attitudine - operatori sottoposti a misure particolari a seguito di irregolarità - tabulati relativi a più operatori e a più tipologie di registrazione tenuti presso imprese specializzate).

11.5. Per quanto riguarda i prodotti soggetti ad accisa è stato approvato, con decreto del Ministro delle finanze 25.03.1996, n. 210 (il testo D.M. n. 210/96 coordinato con le modifiche introdotte dal D.M. 148/97 è stato pubblicato sulla G.U. Italiana S.G. n. 133 del 10/06/1997), il regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa, regolamento emanato in applicazione delle previsioni contenute nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative (approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - Supplemento ordinario n. 143 alla G.U. Italiana n. 279 del 29/11/1995).

11.6. Nel settore vitivinicolo, anche a seguito dell'emanazione del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 (regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti), nulla è stato innovato circa i casi e i modi di emissione dei documenti di accompagnamento stabiliti dalle norme dianzi citate.

11.7. Ai sensi dell'art. 23 della legge n. 28/99 è stata prevista l'esenzione dall'obbligo di emettere la bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 627/78 per i prodotti vinosi contrassegnati. Peraltro, con D.P.R. 7 febbraio 2000, n. 48, (G.U. Italiana S.G. n. 57 del 09/03/2000) sono state abrogate le norme sul contrassegno IVA.

11.8. Al riguardo, il decreto dirigenziale 14 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. Italiana S.G. n. 155 del 05.07.1999) ha stabilito che, per poter utilmente assolvere gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria in ordine ai trasporti effettuati esclusivamente sul territorio nazionale dei prodotti vitivinicoli condizionati in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, è noto che potrà essere emesso un qualsiasi documento a condizione che lo stesso scorti il trasporto e rechi, almeno, le indicazioni elencate dall'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2238/93. In proposito si rammenta che le citate indicazioni sono le seguenti:

a) nome e indirizzo dello speditore;

b) nome e indirizzo del destinatario;

c) numero di riferimento destinato ad individuare il documento di accompagnamento;

d) data di redazione nonché data di spedizione se è diversa dalla data di redazione;

e) designazione del prodotto trasportato a norma delle disposizioni comunitarie e nazionali.

11.9. Le scorte di bolle dei beni viaggianti potranno comunque essere utilizzate, per i trasporti di che trattasi, fino al 31 dicembre c.a., ai sensi del decreto dirigenziale 10 dicembre 1999 (GU Italiana S.G. n. 24 del 31 gennaio 2000).

11.10 Con riferimento alla circolazione delle uve trovano applicazione gli obblighi e gli esoneri stabiliti, rispettivamente, agli artt. 3 e 4, punto 1), lettere a) e b) del regolamento CEE n. 2238/93. In applicazione degli obblighi, quindi, si farà luogo all'emissione del documento di accompagnamento previsto dall'art. 2, comma 3, del D.M. n. 768/94 (allegato III al regolamento CEE n. 2238/93), con le modalità indicate ai successivi articoli 3, 4, 5 e 6 e, pertanto, utilizzando modelli con numerazione prestampata preventivamente timbrati e successivamente convalidati dopo la compilazione. In linea generale, nei casi per i quali il regolamento CEE n. 2238/93 prevede deroghe all’obbligo di emissione del documento di accompagnamento occorrerà valutare se sussistano altri obblighi dettati dalla disciplina di tutela fiscale.

11.11. Per quanto riguarda, in particolare, le uve diraspate e/o parzialmente ammostate destinate alla vinificazione, qualora ricorra l'obbligo di emettere un documento di accompagnamento, occorrerà descrivere le uve stesse nel predetto documento con la menzione più precisa possibile, quale ad esempio "uve da vino diraspate", ovvero "uve da vino pigiate e diraspate" (allegato II, lettera B., paragrafo 1.1 del regolamento CEE n. 2238/93); si aggiunge che, nel caso di uve destinate a dare vino a D.O., dovranno essere menzionate le indicazioni più precise possibili riguardo alla varietà e alla destinazione.

11.12. In applicazione dell'art. 4, lettera e), del regolamento CEE n. 2238/93, è stata identificata nella bolla beni viaggianti di cui al D.P.R. n. 627/78 la bolletta di consegna prescritta dall'organismo competente in alternativa al documento di accompagnamento (punto n. 1.2 della circolare n. 8, prot. n. 19720 del 16 novembre 1993 - analoga interpretazione era stata adottata in sede di emanazione della circolare n. 53 del 3 agosto 1990, applicando l'art. 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento CEE n. 986/89, contenente disposizione analoga a quella del citato art. 4, lettera e) del regolamento CE n. 2338/93). Pertanto, tenuto conto che l'emanazione del DM n. 768/94 è stata successiva a quella della precitata circolare n. 8, i trasporti di vinaccia verso una distilleria riconosciuta e stabilita in Italia, effettuati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87, devono effettuarsi con la scorta del documento di cui all'art. 2, comma 2 del D.M. n. 768/94 che, identificandosi sostanzialmente con la predetta bolla beni viaggianti, va tuttavia compilato nei modi previsti dal regolamento CEE n. 2238/93 nonché dal D.M. n. 768/94.

11.13. I trasporti di vinaccia, effettuati verso destinazioni e/o per fini diversi da quelli di cui al punto 11.12., devono essere scortati dal documento di cui all'art. 2, comma 3, del D.M. 19 dicembre 1994, n. 768, applicando quindi le medesime disposizioni già richiamate per i documenti di accompagnamento delle uve. In tale caso, tuttavia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato regolamento, copia del predetto documento deve essere trasmessa dallo speditore, con i mezzi più rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della partenza del prodotto all'autorità competente per il luogo di carico. Quest'ultima, inoltre, qualora non sia anche competente per il luogo di scarico, deve trasmettere copia della bolla in parola alla relativa autorità, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione.

11.14. Quanto appena richiamato al punto 11.13 si applica anche ai trasporti di feccia.

11.15. Tenuto conto delle particolari modalità di emissione previste per i documenti che sono da sottoporre a convalida (art. 3, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 2238/93) nonché delle procedure poste in essere dai dipendenti Uffici periferici per l'autorizzazione delle speciali apparecchiature stampigliatrici/microfilmatrici e la sostituzione delle pellicole da queste utilizzate (art. 6 del decreto 19 dicembre 1994, n. 768), si ritiene che l'anno 2000 possa essere indicato - nella data stampigliata dalla predetta apparecchiatura - anche tramite le sole due ultime cifre "00".

11.16. Si rammenta, inoltre, che il "bilancio di cantina" e cioè la chiusura annuale dei registri di cantina, con i saldi di tutti i singoli conti, previsto dall'art. 13, paragrafo 2, del Reg. (CEE) n. 2238/93, deve essere effettuato alla data del 31 agosto di ogni anno, in coincidenza, quindi, con gli adempimenti relativi alla dichiarazione di giacenza di cui all'art. 6 paragrafo 1, del regolamento CE n. 1294/96.

11.17. In merito a quanto sopra esposto, è nota l'importanza che riveste, ai fini del controllo della produzione vitivinicola, l'esame della documentazione ufficiale redatta dagli operatori interessati ai sensi delle norme comunitarie e nazionali sopra menzionate.

11.18. In linea generale, le verifiche dovranno riguardare l'esistenza, ove prescritta, la conformità e la veridicità, come conseguenza della registrazione di fatti reali quali la trasformazione di prodotti vitivinicoli in altri o la loro movimentazione, della documentazione ufficiale.

11.19. Si segnalano, in proposito, ripetuti casi di documenti falsi o falsificati, ovvero anche mancanti dei requisiti di conformità alle prescrizioni di legge (timbratura, convalida, numerazione prestampata): tali fattispecie riguardano, nella maggior parte dei casi, traffici di vini da tavola oppure di vini illegalmente ottenuti da uve da tavola o a duplice attitudine che, con una serie di movimentazioni fittizie - spesso operate tramite ditte di nuova costituzione - vengono poi spacciati per vini recanti denominazioni tutelate (I.G.T. o D.O.).

11.20. Sono ricorrenti, inoltre, denunce di presunti smarrimenti o furti da parte di operatori sottoposti a controllo, che fanno ipotizzare possibili traffici illeciti.

11.21. Ad attenta verifica dovrà essere sottoposta la corrispondenza fra le varietà delle uve indicate sui documenti di accompagnamento e le altre documentazioni prescritte con il prodotto effettivamente trasportato, introdotto negli stabilimenti vinicoli ed avviato alla pigiatura.

11.22. Ove tali accertamenti lascino intravedere la possibile commissione di frodi si renderà necessaria l'effettuazione di verifiche, da compiersi direttamente presso il viticoltore produttore delle uve, mirate alla determinazione dell'effettiva composizione ampelografica dei vigneti da cui le uve stesse provengono.

11.23. Si segnala l'opportunità di sottoporre a controllo anche le documentazioni attestanti i movimenti commerciali. In particolare, l'esame sistematico delle forniture, nonché dei nominativi degli acquirenti risultanti dai registri e dalle fatture di vendita, consente di evidenziare i rapporti della ditta oggetto del controllo con eventuali noti ricettatori o, comunque, con operatori del settore già coinvolti in passato in attività illecite.

12. DICHIARAZIONE DI RACCOLTA UVE E DI PRODUZIONE VINICOLA

12.1. Si raccomanda di procedere al controllo delle dichiarazioni di raccolta uve e di produzione vinicola onde individuare sia il mancato rispetto degli obblighi in materia di presentazione della dichiarazione vitivinicola sia le dichiarazioni "gonfiate" allo scopo di giustificare la presa in carico di quantitativi di vino prodotti illegalmente. In occasione dei controlli in questione dovranno essere consultati i dati dello schedario viticolo.

13. RACCOMANDAZIONI FINALI

13.1. L'esperienza maturata nell'espletamento dell'attività di controllo nel periodo vendemmiale consente a questo Ispettorato centrale di richiamare alcune linee di condotta tracciate in merito, atte a consentire una più incisiva azione su eventuali illeciti operati da operatori disonesti o poco scrupolosi, che sviliscono l'immagine del prodotto vino presso i consumatori con gravi conseguenze anche di ordine economico.

13.2. In particolare:

l'attività di controllo dovrà essere svolta preferenzialmente nelle prime fasi del ciclo di produzione del prodotto in modo tale da prevenire la commissione di frodi ed evitare che prodotto irregolare venga immesso o mantenuto nella filiera produttiva;

le operazioni di controllo dovranno scaturire da una ponderata programmazione degli interventi, procedendo in relazione al tempo intercorso e diretti specificatamente verso quelle ditte:

che occupano posizioni preminenti nella trasformazione, nella elaborazione o nella commercializzazione di prodotti vitivinicoli, anche verso gli altri Paesi membri dell'UE e/o verso Paesi terzi;

che nel passato si sono rese responsabili di attività illecite;

che fruiscono di aiuti comunitari;

che elaborano o commercializzano prodotti designati o atti ad essere designati con riferimenti a specifiche caratteristiche di qualità (v.q.p.r.d., vini ad indicazione geografica tipica, anche della tipologia "novello"). In particolare, i controlli dovranno riguardare le ditte acquirenti e venditrici di detti vini allo stato sfuso, per i quali è permesso l'imbottigliamento fuori dalla zona indicata dal disciplinare di produzione, soprattutto negli stabilimenti in cui si procede all'imbottigliamento di vari v.q.p.r.d.;

che elaborano vini spumanti e vini speciali, specie negli stabilimenti nei quali si estraggono, in promiscuità con i prodotti appena menzionati, anche mosti o vini;

per i cui prezzi di vendita dei prodotti non è documentata una giustificazione commerciale;

il prelevamento di campioni da sottoporre a successivo riscontro analitico deve essere mirato in base a verifiche documentali e all'esame delle caratteristiche organolettiche dei prodotti vitivinicoli presenti in cantina;

l'accertamento di violazioni di natura fiscale dovranno essere segnalate agli organi finanziari per gli adempimenti di competenza;

i controlli sui prodotti atti a diventare vini a denominazione d'origine ovvero ad indicazione geografica tipica dovranno accertare la conformità con i relativi disciplinari di produzione, con particolare riferimento alla resa per ettaro delle uve nonché all'area geografica e ai vitigni da cui le stesse provengono.

13.3. Infine, si richiama l'importanza di richiedere, ovunque se ne ravvisi l'opportunità, la collaborazione degli altri organi di controllo dello Stato (Nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri, Nucleo di Polizia Tributaria del Corpo della Guardia di finanza, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Arma dei carabinieri, Comando tutela norme comunitarie ed agro-alimentari), in applicazione anche dell'art. 6, punto 7. della legge 7 agosto 1986, n. 462, e si confida nel fattivo impegno delle SS.LL., finalizzato a rendere sempre più incisiva l'attività di controllo nel settore vitivinicolo.

13.4. Le linee di intervento suggerite, comunque, potranno esplicare appieno la loro efficacia ove risultino adeguatamente supportate da una mirata opera di prevenzione presso gli operatori del settore, finalizzata alla maggiore diffusione possibile della complessa normativa vigente nel settore vitivinicolo.

13.5. In tale ambito giusto rilievo dovrà essere dato alla collaborazione in tal senso con Enti ed Organizzazioni di categoria interessati.

Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL. per la scrupolosa osservanza di quanto previsto nella presente e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione sull'adempimento.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO

(dr. Giovanni Lo Piparo)

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