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(Reg. Ce 1607/2000)
REGOLAMENTO (CE) N. 1607/2000 DELLA COMMISSIONE del
24 luglio 2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni
determinate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il
trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 [1], relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1 ) , in particolare gli
articoli 56 e 58,
considerando
quanto segue:
(1) Il titolo VI
del regolamento (CE) n. 1493/1999 e vari allegati di tale regolamento recano
regole generali relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.
q. p. r. d. ) . Occorre completare questo quadro con modalità di applicazione e
abrogare i regolamenti che trattano la stessa materia, segnatamente i
regolamenti della Commissione (CEE) n. 1698/70 (2 ) , modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 986/89 (3 ) , (CEE) n. 2236/73 (4 ) , (CEE) n. 2082/74 (5
) , modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia (6 ) , e (CEE) n.
2903/ 79 (7 ) , modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 418/86 (8 ) .
(2) Poiché
finora le regole suddette erano sparse in vari regolamenti comunitari, nell'interesse
degli operatori economici della Comunità e delle amministrazioni preposte
all'applicazione della normativa comunitaria, è necessario riunire le varie
disposizioni in un unico regolamento.
(3) Tale
regolamento deve comprendere la normativa in vigore e adeguarla ai nuovi
requisiti del regolamento
(CE) n.
1493/1999. È opportuno altresì apportarvi talune modifiche per renderla più
semplice e coerente e colmare alcune lacune in modo da disporre di una
normativa comunitaria completa nel settore. Occorre inoltre precisare alcune
regole per garantire una maggiore certezza del diritto all'atto della loro
applicazione.
(4) Occorre
precisare che il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni
particolari stabilite in altri settori.
(5) A norma
dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 14931999 occorre stabilire diversi
elenchi per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.
(6) In virtù
dell'allegato VI, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri
produttori sono tenuti a procedere sistematicamente ad esami organolettici per
ogni v. q. p. r. d. prodotto sul loro territorio.
(7) È opportuno
che il compito di comparare i risultati degli esami con le specifiche richieste
e i procedere all'esame organolettico sia affidato a una commissione.
(8) È opportuno
specificare la destinazione dei vini atti a produrre v. q. p. r. d. che la
commissione di degustazione non abbia ammesso come v. q. p. r. d.
(9) È opportuno
che la Commissione sia messa al corrente delle misure previste dagli Stati
membri e della loro applicazione.
(10) In virtù
dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il
declassamento di un v. q. p. r. d. nella fase della commercializzazione può
avere luogo solo in certi casi. È necessario precisare tali casi, indicando in
particolare la destinazione da riservare ai v. q. p. r. d. declassati e le
condizioni relative a tale destinazione. Occorre altresì indicare gli organismi
competenti del declassamento.
(11) Per evitare
di falsare le condizioni di concorrenza occorre vietare che un v. q. p. r. d.
declassato sia commercializzato con una denominazione che ricordi quella che
non può più essergli attribuita. Per garantire che il controllo possa essere
compiuto in condizioni normali, è necessario che il declassamento sia riportato
nei registri di entrata e i uscita.
(12) Per
permettere alla Commissione di seguire l'applicazione, da parte degli organismi
nazionali competenti, delle disposizioni relative al declassamento dei v. q. p.
r. d. , è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione i
quantitativi di v. q. p. r. d. declassati nel loro territorio geografico.
(13) Appare
inoltre opportuno che i v. q. p. r. d. che si trovano nel territorio di uno
Stato membro diverso da quello di origine vengano declassati da un organismo
competente di quest'ultimo Stato membro. A tal fine, occorre garantire la
collaborazione diretta tra gli organismi nazionali incaricati del controllo
della produzione e della commercializzazione dei v. q. p. r. d. È necessario
stabilire le norme che disciplinano tale collaborazione. Tuttavia, per
semplificare l'onere amministrativo degli Stati membri, occorre permettere che
il declassamento di piccoli quantitativi di v. q. p. r. d. che si trovano in
uno Stato membro possa essere effettuato dall'organismo competente di tale
Stato membro.
(14) Le misure
previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento
reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 in ordine ai
vini di qualità prodotti in regioni determinate (v. q. p. r. d. ) .
TITOLO I
REGOLE RELATIVE ALLE REGIONI DETERMINATE
Articolo 2
Delimitazione delle zone situate nelle immediate
vicinanze di una regione determinata
Ciascuno Stato
membro delimita per ciascun v. q. p. r. d. le zone situate nelle immediate
vicinanze di una regione determinata, nelle quali può essere ottenuto o
elaborato un v. q. p. r. d. in deroga al disposto dell'allegato VI, sezione D,
punto 1, lettera b) , del regolamento (CE) n. 1493/1999, ma in applicazione
dell'allegato VI, sezione D, punto 3, dello stesso regolamento.
Gli Stati membri
tengono conto in particolare della situazione geografica, delle strutture
amministrative e delle pratiche tradizionali preesistenti alla delimitazione.
Gli Stati membri
comunicano alla Commissione le decisioni adottate per tale delimitazione. La
Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, affinché tali decisioni
siano rese note in ciascuno degli Stati membri.
TITOLO II
REGOLE RELATIVE AL TITOLO ALCOLOMETRICO
Articolo 3
Elenco dei v. q. p. r. d. bianchi che possono
avere un titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 9 %vol. e pari o
superiore a 8, 5 %vol.
Nell'allegato I
del presente regolamento figurano gli elenchi di cui all'allegato VI, sezione
F, punto 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999.
Articolo 4
Elenco dei vini liquorosi di qualità prodotti in
regionideterminate (v. l. q. p. r. d) , che possono avere un titolo
alcolometrico volumico naturale inferiore a 12 %vol.
Nell'allegato
II, punto A, del presente regolamento figura l'elenco di cui all'allegato VI,
sezione L, punto 3, lettera a) , del regolamento (CE) n. 1493/1999.
Articolo 5
Elenco dei v. l. q. p. r. d. che possono avere
un titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 17, 5 %vol. e pari o
superiore a 15 %vol.
Nell'allegato
II, punto B, del presente regolamento figura l'elenco di cui all'allegato VI, sezione
L, punto 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999.
Articolo 6
Elenco delle varietà che possono essere
utilizzate per l'elaborazione dei v. l. q. p. r. d. recanti le denominazioni
specifiche tradizionali "vino dulce natural ", "vino dolce
naturale ", "vinho doce natural "e "..."
Nell'allegato
III del presente regolamento figura l'elenco di cui all'allegato VI, sezione L,
punto 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999.
Articolo 7
Elenco dei vini spumanti di qualità prodotti in
regioni determinate (v. s. q. p. r. d. ) la cui partita può avere un titolo
alcolometrico volumico inferiore a 9, 5 %vol. e pari o superiore a 8, 5 %vol.
Nell'allegato IV
del presente regolamento figurano gli elenchi di cui all'allegato VI, sezione
K, punti 2 e3, del regolamento (CE) n. 1493/1999.
TITOLO III
REGOLE RELATIVE AGLI ESAMI ANALITICI E
ORGANOLETTICI
Articolo 8
Regole generali
1. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 58, secondo comma, lettera d) , del regolamento
(CE) n. 1493/1999, ogni Stato membro produttore costituisce una o più
commissioni col compito di procedere ad un esame organolettico dei v. q. p. r.
d. prodotti sul suo territorio.
Per la
costituzione delle commissioni di cui al primo comma e all'allegato VI, sezione
J, punto 1, lettera b) , del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri
provvedono a che siano rappresentate le parti interessate.
2. Gli Stati
membri stabiliscono le regole relative al compimento sistematico degli esami
analitici e organolettici per ciascun v. q. p. r. d. prodotto sul loro territorio.
Tuttavia, per i vini ottenuti nella campagna 2000-2001, detti esami possono
essere effettuati per sondaggio.
Essi provvedono
a che i campioni prelevati siano rappresentativi di ciascun v. q. p. r. d.
detenuto dal produttore.
3. Gli esami di
cui al paragrafo 2 sono realizzati per tutti i vini atti a diventare v. q. p.
r. d. nella fase della produzione e prima di procedere alla loro
classificazione come v. q. p. r. d.
4. Un vino può
essere classificato come v. q. p. r. d. soltanto:
a) I qualora i risultati
degli esami analitici realizzati secondo i metodi previsti all'articolo 46 del
regolamento (CE) n. 1493/1999 dimostrino che il vino in questione risponde ai
valori limite prescritti all'allegato VI, sezione J, punto 1, lettera a) ,
dello stesso regolamento e
b) qualora
dall'esame organolettico risulti che il vino possiede le caratteristiche
idonee.
Articolo 9
Destinazione dei vini che non soddisfano i
requisiti degli esami analitici e organolettici
Se dagli esami
analitici e organolettici risulta che un vino non è atto a diventare il v. q.
p. r. d. di cui viene chiesta la classificazione, esso può essere classificato,
qualora ne presenti le caratteristiche, come
a) un altro v.
q. p. r. d. , qualora sussistano le condizioni per la classificazione come
tale; oppure
b) vino da
tavola, a condizione che l'arricchimento a cui è stato eventualmente sottoposto
sia stato effettuato conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, e all'allegato
V, sezioni C e G, del regolamento (CE) n. 1493/1999;oppure
c) vino di
un'altra categoria menzionata all'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999.
TITOLO IV
REGOLE RELATIVE AL DECLASSAMENTO
Articolo 10
Condizioni relative al declassamento dei v. q.
p. r. d. nella fase della commercializzazione
1. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1493/1999, per
"declassamento di un v. q. p. r. d. "si intende il divieto di
utilizzare per il vino in questione una qualsiasi dicitura che faccia
riferimento alle denominazioni comunitarie o nazionali riservate ai v. q. p. r.
d.
2. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1493/1999, un v. q. p. r. d. si considera aver subito un'alterazione tale da
giustificare il declassamento qualora si constati:
a) che non
risponde più ai requisiti relativi ad almeno uno degli elementi caratteristici
indicati nell'allegato VI, sezione J, punto 1, lettera a) , del regolamento
citato; oppure
b) che non
presenta più almeno una delle caratteristiche che distinguono un v. q. p. r. d.
ottenuto nella regione di cui porta il nome.
3. Il
declassamento di un v. q. p. r. d. nella fase della commercializzazione è
deciso dall'organismo competente citato, secondo i casi, all'articolo 12,
paragrafo 1 o paragrafo 3, del presente regolamento.
4. La procedura
di declassamento di un v. q. p. r. d. è avviata per iniziativa:
a)
dell'organismo competente di cui all'articolo 56, paragrafi 1 e 2, del
regolamento citato, in occasione di un adeguato controllo; oppure
b) del
commerciante che detiene il vino, ove egli constati che il vino risponde alle
condizioni di cui al paragrafo 2.
5. Gli Stati
membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi degli organismi
competenti da essi abilitati a procedere al declassamento dei v. q. p. r. d. .
La Commissione provvede con tutti i mezzi idonei a rendere note tali
comunicazioni in ciascuno degli Stati membri.
6. Gli organismi
competenti, constatano, all'occorrenza, la non conformità del documento di
accompagnamento rilasciato per un vino declassato.
I registri di
entrata e i uscita tenuti dal detentore di un vino declassato indicano che si
tratta di un vino che ha perso la qualità di v. q. p. r. d.
Articolo 11
Comunicazione degli Stati membri sul
declassamento dei v. q. p. r. d.
Gli Stati membri
raccolgono per ogni campagna viticola i dati relativi alle quantità di v. q. p.
r. d. che sono state declassate nel loro territorio geografico.
Essi comunicano
questi dati alla Commissione entro il 1 novembre successivo alla campagna
viticola nel corso della quale è stato deciso il declassamento.
A tal fine, essi
distinguono tra le quantità di vino che hanno perso la qualità di v. q. p. r.
d. :
a) nella fase
della produzione:
i) per
iniziativa dell'organismo competente; oppure
ii) su richiesta
del produttore;
b) nella fase
della commercializzazione:
i) per
iniziativa dell'organismo competente;oppure
ii) su richiesta
del commerciante.
Essi indicano
altresì le quantità, ripartite per categoria di prodotto, ottenute dal
declassamento.
Articolo 12
Collaborazione diretta tra gli organismi
competenti degli Stati membri in materia di declassamento
dei v. q. p. r.d.
1. L'organismo
competente dello Stato membro sul cui territorio geografico si trova un v. q.
p. r. d. da declassare informa l'istanza competente dello Stato membro sul cui
territorio il vino è stato prodotto, in appresso lo "Stato membro di
origine ".
Lo scambio di
informazioni può essere completato mediante:
a) l'invio di
campioni ad un laboratorio ufficiale dello Stato membro di origine, su richiesta
di uno degli Stati membri interessati; se il v. q. p. r. d. è contenuto in un
recipiente di almeno 60 litri, il campione deve recare l'etichettatura con la
quale il vino è stato messo in circolazione;
b) la presenza
di un esperto qualificato dello Stato membro di origine alle attività di
controllo;
c) la
partecipazione ad esami effettuati di concerto tra vari Stati membri;
d) la verifica
della redazione dei documenti e delle indicazioni nei registri, in applicazione
dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
2. L'organismo
competente destinatario della domanda informa quanto prima l'organismo
competente richiedente della propria decisione in merito al declassamento.
3. Qualora la
quantità complessiva del vino di cui trattasi non superi 2 ettolitri, il
declassamento del vino può essere deciso dall'organismo competente dello Stato
membro sul cui territorio si trova il v. q. p. r. d. da declassare.
4. Le persone
fisiche o giuridiche o i gruppi di persone destinatari di una decisione ai
sensi dei paragrafi 2 o 3 possono chiedere che la decisione di declassamento
sia riveduta agli organismi competenti dello Stato membro sul cui territorio si
trova il v. q. p. r. d. di cui trattasi. Qualora ritenga fondata la domanda di
revisione, tale organismo competente chiede all'organismo competente dello
Stato membro di cui il v. q. p. r. d. è originario di rivedere la propria
decisione, ovvero procede esso stesso, nel caso di cui al paragrafo 3, a tale
revisione.
5. Gli Stati
membri che hanno proceduto al declassamento di un v. q. p. r. d. originario di
un altro Stato membro nel corso di un dato anno comunicano entro e non oltre il
31 marzo dell'anno successivo alla Commissione e allo Stato membro di origine
dei v. q. p. r. d. di cui trattasi il volume di ciascuno dei v. q. p. r. d.
declassati.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Abrogazione
Sono abrogati i
regolamenti (CEE) n. 1698/70, (CEE) n. 2236/ 73, (CEE) n. 2082/74 e (CEE) n.
2903/79.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee .
Esso si applica
a decorrere dal 1 agosto 2000.
Il presente
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in
ciascuno degli
Stati membri.
Fatto a
Bruxelles, il 24 luglio 2000.
Per la
Commissione
Franz FISCHLER
Membro della
Commissione
ALLEGATO I
Elenco dei v.
q. p. r. d. bianchi che possono avere un titolo alcolometrico volumico totale
inferiore a 9 %vol. e pari o superiore a 8, 5 %vol.
PORTOGALLO
—Vinho Verde.
ALLEGATO II
A. Elenchi di cui all'allegato VI, sezione L,
punto 3, lettera a) , del regolamento (CE) n. 1493/1999
1. Elenco dei v. l. q. p.
r. d. elaborati a partire da mosto di uve con un titolo alcolometrico volumico
naturale pari o inferiore a 10 %vol. , ottenuti con aggiunta di acquavite di
vino o i vinaccia a denominazione di origine e provenienti
eventualmente
dalla stessa azienda.
[Allegato VI,
sezione L, punto 3, lettera a) , punto i) , del regolamento (CE) n. 1493/1999 ]
FRANCIA
Pineau des Charentes o Pineau charentais, Floc de
Gascogne, Macvin du Jura.
2. Elenco dei v. l. q. p.
r. d. elaborati a partire da mosto di uve, in corso di fermentazione, con un
titolo alcolometrico
volumico
naturale iniziale non inferiore a 11 %vol. , ottenuti con aggiunta di alcole
neutro o i un distillato di vino
con un titolo
alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 70 %vol. , o i acquavite di
origine viticola.
[Allegato VI,
sezione L, punto 3, lettera a) , punto ii) , primo trattino, del regolamento
(CE) n. 1493/1999 ]
PORTOGALLO
Porto, vin de
Porto, Oporto, Port, Port wine, Portwein, Portvin, Portw . n,
Moscatel de
Setúbal, Setúbal,
Carcavelos.
ITALIA
Moscato di Noto,
Trentino.
3. Elenco dei v. l. q. p.
r. d. elaborati a partire da vino con un titolo alcolometrico volumico naturale
iniziale non inferiore a 10, 5 %vol.
[Allegato VI,
sezione L, punto 3, lettera a) , punto ii) , secondo trattino, del regolamento
(CE) n. 1493/1999 ]
SPAGNA
Jerez-Xérès-Sherry,
Manzanilla-Sanlúcar
de Barrameda,
Condado de
Huelva,
Rueda.
4. Elenco dei v. l. q. p.
r. d. elaborati a partire da mosto d'uva in corso di fermentazione, con un
titolo alcolometrico
volumico
naturale iniziale non inferiore a 9 %vol.
[Allegato VI,
sezione L, punto 3, lettera a) , punto ii) , terzo trattino, del regolamento
(CE) n. 1493/1999 ]
PORTOGALLO
Madeira, Madeira
Wein, Madeira wine, vin de Madère, Madera, vino di Madera, Madeira wijn.
B. Elenco di
cui all'allegato VI, sezione L, punto 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999
5. Elenco dei v. l. q. p.
r. d. con un titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 17, 5 %vol. , ma
non inferiore a 15 %vol. come esplicitamente previsto dalla normativa nazionale
ad essi applicabile anteriormente al 1 o gennaio 1985.
[Allegato VI,
sezione L, punto 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999 ]
SPAGNA
Condado de
Huelva
Vino generoso
Jerez-Xérès-Sherry
Vino generoso
Manzanilla-Sanlúcar
de Barrameda
Vino generoso
Malaga
Seco
Montilla-Moriles
Vino generoso
Priorato Rancio
seco
Rueda
Vino generoso
Tarragona
Rancio seco
ITALIA
Trentino.
PORTOGALLO
v.l.q.p.r.d.
Designazione del
prodotto secondo la normativa comunitaria o nazionale
Porto, vin de
Porto, Oporto, Port, Port wine, Portwein,
Portvin,
Portwijn
Branco leve seco
ALLEGATO III
Elenco delle
varietà che possono essere utilizzate per l'elaborazione dei v. l. q. p. r. d.
recanti le denominazioni specifiche tradizionali "vino dulce natural
", "vino dolce naturale ", "vinho doce natural "e
"(… …)"
Muscats
—Grenache —Maccabéo —Malvoisies —Mavrodaphne —Assirtiko —Liatiko —Garnacha
tintorera —
Monastrell
—Pedro Ximénez —Albarola —Aleatico —Bosco —Cannonau —Corinto nero —Giró —Monica
—
Nasco —Primitivo
—Vermentino —Zibibbo.
ALLEGATO IV
Elenco dei v.
s. q. p. r. d. la cui partita può avere un titolo alcolometrico volumico
inferiore a 9, 5 %vol.
ITALIA
—Prosecco di
Conegliano, Valdobbiadene
—Montello e
Colli Asolani.